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Accordo Entrate – Imprese straniere, il provvedimento per definire il livello di tassazione

E’ stata avviata la nuova procedura che consente agli investitori esteri di fissare con il Fisco italiano un’intesa in base alla quale determinare in via preventiva quanto devono pagare di tasse in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con le specifiche tecniche, in base a quanto stabilito dal governo con il decreto legislativo sull’Internazionalizzazione della scorsa estate, che mira a ridurre il gap fiscale tra l’Italia e altri regimi europei. Basti pensare ai casi noti di Irlanda e altri sistemi fiscali, che sono riusciti ad attirare colossi internazionali offrendo loro vantaggi in termini di tassazione. Prassi, in alcune casi grigie (come ha messo in luce il caso Luxleaks), che hanno generato un’ondata di regolamentazione ai più alti livelli mondiali, dall’Ocse a Bruxelles, passando per il G20.

Con le indicazioni odierne delle Entrate si definisce la nuova procedura che consente di definire in anticipo con il Fisco il livello di tassazione di specifiche operazioni: il regime dei prezzi di trasferimento (il transfer pricing); la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Per attivare la procedura, come dice nei dettagli il provvedimento pubblicato dalle Entrate, serve una richiesta via raccomandata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, presso le sedi di Roma e Milano dell’Agenzia. Nella lettera, oltre alle generalità della filiale italiana e della collegate estere, le società dovranno descrivere le attività e le componenti del reddito d’impresa per le quali si domanda di stipulare l’accordo con il Fisco italiano. Dopo un mese di tempo, ci sarà la risposta sull’ammissibilità o meno della richiesta (fatta salva la possibilità di integrare domande incomplete); a quel punto, partirà il colloquio diretto tra i rappresentanti della società e quelli dell’Erario.