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Tasse automobilistiche: ancora sette giorni per il versamento

Manca soltanto una settimana al termine del mese di febbraio e proprio fra sette giorni scadrà anche un importante adempimento relativo al fisco: si tratta, nello specifico, del versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli a cosiddetto uso promiscuo (il tipico esempio è fornito dalle macchine aziendali), più precisamente quei mezzi che vantano una potenza fiscale maggiore ai nove cavalli vapore, nell’ipotesi di una immatricolazione che è avvenuta fino al 31 dicembre del 1997. Tale scadenza tributaria, comunque, è valida anche per quei veicoli che invece raggiungono una potenza di tipo effettivo superiore ai 35 chilowatt (oppure 47 cavalli vapore), con un termine relativo all’immatricolazione identico a quello appena citato e il cui precedente versamento è scaduto a gennaio.


I soggetti che devono tenere bene a mente tale data sono ovviamente i proprietari delle autovetture; il pagamento avviene in maniera molto semplice, ovvero ci si può recare presso le delegazioni dell’Aci, ma anche le agenzie per le pratiche automobilistiche o i tabaccai. Se si opta, al contrario, per l’ufficio delle poste, allora è necessario compilare un apposito bollettino già preintestato, da indirizzare alla Regione, indicando il relativo numero di conto corrente.

Sono diversi, tra l’altro, i testi normativi a cui si può fare riferimento per avere un quadro completo della disciplina fiscale: ad esempio, possiamo citare la Legge 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”: l’articolo 17 parla proprio delle disposizioni tributarie in materia di veicoli) e la Legge 296 del 2006 (si tratta della Finanziaria per il 2007: i commi che vanno dal numero 224 al 230 del primo articolo sono tutti dedicati al settore in questione). Infine, nel caso i contribuenti non abbiano rispettato la scadenza prevista per la tassa, allora è possibile mettersi in regolare versando, in aggiunta al normale importo, gli interessi legali (2,5%) e la sanzione ridotta del 3,75% nell’ipotesi di una regolarizzazione entro un mese dal periodo originario.