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Scadenzario fiscale: il 16 marzo si paga l’IVA

Il prossimo 16 marzo 2009 scadono i termini per il versamento del saldo IVA 2008 per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.

Versamento da parte dei contribuenti mensili:

Versamento a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo: 6002 (versamento Iva mensile – febbraio).

Conguaglio anno precedente:

Sempre i contribuenti mensili, devono versare l’IVA a debito a seguito di conguaglio scaturente dalla dichiarazione annuale, con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo 6099.

Le somme dovute a titolo di saldo, risultanti dalla dichiarazione annuale, possono essere rateizzate mensilmente al massimo fino al 16 novembre (ci saranno però da pagare degli interessi pari allo 0,50% mensile).

Contribuenti trimestrali:

Versamento dell’IVA a debito del IV trimestre dell’anno precedente da parte dei contribuenti trimestrali (al netto di quanto già versato a titolo di acconto nello scorso mese di dicembre. Occorre calcolare una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi; si utilizza il mod. F24 – codice tributo 6099.

Le somme dovute a titolo di saldo potranno essere pagate al massimo fino al 16 novembre (con una rateizzazione mensile) e con l’applicazione di interessi pari allo 0,40% mensile.

In caso di mancato versamento dell’IVA dovuta, è applicata la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta da versare.