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Tares non si applica alle aree scoperte

Piccola novità in tema Tares: il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili comunali non si applica alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e a quelle condominiali. Il nuovo tributo, introdotto dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è in vigore dal 1º gennaio 2013 e consiste in un’imposta basata sulla superficie dell’immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune.

La Tares (l’imposta in introdotta dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale) è stata rinviata a dicembre 2013 con gli aumenti dello 0,30 centesimi di euro a metro quadro, mentre sono esentati dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, vale a dire quella destinata al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.

La Tares cambia quindi radicalmente la normativa precedente, la quale aveva stabilito che le le aree scoperte pertinenziali delle imprese erano soggette alla nuova tassa sui rifiuti e servizi comunali.

La nuova tassa sui rifiuti dovrà essere versata in base alla tariffa riferita all’anno solare e calcolata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile.  Inoltre i Comuni possono decidere l’importo in totale autonomia in base alla variabilità delle situazioni e delle esigenze locali.

La Tares terrà conto del numero di persone che vivono all’interno di una unità immobiliare, e sulle imprese che producono più rifiuti, e porterà un incremento di circa il 14 per cento per una famiglia di tre componenti e il pagamento può avvenire mediante il modello F24, oppure con bollettino di conto corrente postale, tramite un’unica soluzione di pagamento.

 

 

 

 

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