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Tarsu: la tassa sui rifiuti cambia pelle

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993, dal prossimo anno sarà sostituita dalla Tares o Res, e sarà affiancata alla dichiarazione di cambio di residenza.

Si tratta di un importante provvedimento che andrà ad influire in maniera diretta sui cittadini. Infatti il cambio di residenza e la dichiarazione per la tassa sui rifiuti saranno effettuati in maniera contemporanea. L’intervento semplifica la vita dei contribuenti e previene dall’altro anche l’evasione tributaria.

Si ricorda che i comuni applicano questa tassa sulla base del costo del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione. La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e gestito dal Comune in regime di privativa.

Il provvedimento rientra nell’ottica della semplificazione burocratica.

Dal 1 gennaio 2013 i sensi dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia) verrà introdotta la nuova tassa sui rifiuti, la cosiddetta Tares, un nuovo tributo che affianca la tassa sui rifiuti. Provvedendo però a questa unificazione – la dichiarazione di cambio di residenza con la dichiarazione Tarsu- si scoveranno più evasori.

La tariffa è costituita da una quota relativa all’onere del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile correlata all’entità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’ammontare dei costi di gestione.

La Tarsu è stabilita facendo riferimento agli impieghi e alla varietà di attività svolte e alle quantità e qualità delle medie ordinarie di rifiuti prodotti; l’area soggetta al tributo corrisponde all’80 per cento della superficie catastale.

Per un corretto versamento dell’obbligo tributari, il funzionario può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, e in caso del mancato (anche parziale) versamento del tributo, si applica l’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

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