Evasione fiscale: Emilia-Romagna, nuova “stretta” sulle compensazioni indebite

Continua a tutto campo e da tutti i fronti l’attività di contrasto del Fisco all’evasione ed all’elusione fiscale. Dopo i recenti “blitz” presso le filiali di banche estere presenti nel nostro Paese, e dopo aver annunciato una raffica di controlli, finalizzati all’accertamento, su chi quest’anno non ha pagato le tasse rispetto agli anni scorsi, o ha pagato importi “sospetti” in quanto troppo bassi, sul territorio regionale continua la caccia, mirata, a chi evade le tasse nascondendo al Fisco proprietà immobiliari e macchine di lusso nonostante un reddito nella media, ovverosia sul livello dei 20 mila euro l’anno. Ebbene, in Emilia Romagna negli ultimi giorni c’è stata una nuova “stretta”, stavolta sulle compensazioni indebite, che ha portato nei settori del manifatturiero e dell’edilizia a scovare ben 13 milioni di euro di compensazioni fiscali “fittizie” su un totale di quindici soggetti.

Liti tributarie: quando avvalersi dell’acquiescenza

Quando tra un contribuente e l’Amministrazione finanziaria scatta una lite tributaria non è sempre vantaggioso per il cittadino o per l’impresa intraprendere la via del contenzioso che può portare allo spreco di tempo e di denaro. Questo, in particolare, è da evitare quando al contribuente arrivano avvisi di accertamento in virtù dei quali le valutazioni dell’Amministrazione finanziaria appaiono difficilmente impugnabili e contrastabili. Può capitare, ad esempio, di saltare letteralmente il pagamento di una rata delle tasse di Unico magari solo perché a livello amministrativo è stata fatta confusione tra la carpetta delle tasse pagate, e quelle ancora da saldare. Ebbene, per questi casi in corrispondenza dei quali il Fisco ha praticamente ragione a prescindere, è bene avvalersi della cosiddetta acquiescenza, ovverosia la rinuncia a presentare ricorso potendo tra l’altro sfruttare alcuni vantaggi.

Compensazione fiscale: sanzioni più aspre per i crediti inesistenti

A partire dalla data del 29 novembre 2008, sono entrate in vigore nuove norme e nuove disposizioni in materia di compensazione dei contributi e delle imposte effettuate con crediti inesistenti. Nel dettaglio, le nuove norme innalzano le sanzioni previste per tale tipologia di violazione e di illecito; la sanzione parte dal 100% e fino al 200% dell’importo portato in compensazione in maniera illegittima in quanto relativo a crediti fiscali mai maturati; in ogni caso, la sanzione è fissa al valore massimo, ovverosia al 200% del credito portato in maniera illegittima in compensazione nel caso in cui, nell’arco di un anno solare, si compensino crediti inesistenti per un importo superiore ai cinquantamila euro. L’inasprimento delle sanzioni è quindi tale da scoraggiare le compensazioni di crediti inesistenti effettuate con il modello F24; e proprio per le compensazioni indebite oltre i 50 mila euro, l’Amministrazione finanziaria ha tra l’altro molto tempo per rilevare ed indagare su tali operazioni illegittime e fraudolente.

Finlandia: ecco i riferimenti di base per il “transfer pricing”

Il Fisco finlandese ha provveduto a rendere note le istruzioni e le linee guida a cui conformarsi per determinare le modalità del cosiddetto “transfer pricing”, ovvero i prezzi di trasferimento infragruppo. I contribuenti saranno ora obbligati ad esibire tutti i documenti necessari per comprovare che le transazioni effettuate con le società sono state poste in essere al valore normale, vale a dire senza la sottrazione di imponibili fiscali all’imposizione nazionale a vantaggio di altri paesi. C’è infatti da notare che la Finlandia rappresenta una delle nazioni europee con la maggiore pressione tributaria e, per tale motivo, si presta più facilmente a fenomeni di elusione sui prezzi di trasferimento: il governo e le diverse istituzioni nazionali hanno quindi deciso di incentivare la messa a punto di strumenti normativi che possano contrastare in modo più efficace questi problemi. I contribuenti che non esibiranno la documentazione idonea in questo senso verranno sanzionati in maniera adeguata.

 

Contribuenti IVA mensile: versamenti entro il 18 maggio

Per i contribuenti mensili, si avvicina a grandi passi questo mese l’appuntamento con il versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di aprile 2009; a maggio, tra l’altro, ci sono due giorni in più per versare l’imposta. Il termine sarebbe infatti quello del 16 maggio 2009, ma cadendo di sabato il termine ultimo per mettersi in regola con l’IVA mensile aprile 2009, da pagare con il modello F24, codice tributo “6004“, slitta al 18 maggio 2009. Ma la data del 18 maggio 2009 è altresì importante anche per i contribuenti IVA “trimestrali”, ovverosia quelli che si avvalgono di tale regime in virtù del fatto che hanno volumi d’affari annui inferiori a determinate soglie. Di norma ad avvalersi del pagamento trimestrale dell’IVA sono i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le ditte individuali che, anche grazie ad una contabilità semplificata, si limitano a versare l’imposta sul valore aggiunto ogni tre mesi con l’applicazione di una maggiorazione fissa dell’1%.