L’Agenzia delle Entrate sopprime la causale contributo P837

In base a quanto disposto dalla risoluzione 108/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, la causale contributo P837 non ha più seno di esistere e quindi verrà abolita a partire dal prossimo 1° gennaio: questo documento si accompagna a quello che sempre ventiquattro ore fa ha introdotto le nuove causali contributo per i consulenti del lavoro. Il riferimento di cui si sta parlando in questo caso, invece, era meglio noto come Cassa Enpdep (Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti diritto Pubblico), una contribuzione volontaria che ha fatto la stessa fine dell’Inpdap, fatta “sparire” dal cosiddetto Decreto Salva Italia.

Iva gas metano al 10% per il condominio

Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la numero 108 del 2010, sancisce che per i primi 480 metri cubi di consumo di gas da parte di un singolo utente che è allacciato ad un impianto condominiale, ovverosia centralizzato, l’aliquota agevolata, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), debba essere pari al 10%. A ribadirlo con un comunicato ufficiale è stato giovedì scorso, 11 novembre 2010, il Sunia, Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, dopo che proprio l’Agenzia delle Entrate ha accolto una recente class action presentata dal Sindacato. Ed in merito all’applicazione di tale risoluzione dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, il Sunia ricorda come l’applicabilità valga sia per le procedure di rimborso, sia per le nuove fatturazioni sul gas metano; il tutto dopo che alcuni amministratori di condominio, in accordo con le segnalazioni acquisite dal Sunia – Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari, hanno lamentato proprio a carico degli utenti del gas delle interpretazioni sia restrittive, sia penalizzanti nonostante quello dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) agevolata al 10% sia per il consumatore allacciato alla rete del gas un diritto.

Categorie IVA

Condomini e cooperative, Iva al 10% sui consumi di metano

È un’aliquota piuttosto leggera quella che si prospetta per il consumo di gas metano, in particolare il suo utilizzo civile: la risoluzione 108/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare proprio ieri stabilisce, infatti, il trattamento fiscale che deve essere riservato agli impianti di riscaldamento centralizzato e collettivo, dunque il riferimento principale va a coloro che abitano nie condomini e nelle cooperative. In questo caso, l’Imposta sul Valore Aggiunto è pari al 10%, ma bisogna sottolineare anche che esiste un limite massimo, ovvero 480 metri cubi all’anno. Ma il documento della nostra amministrazione finanziaria è andato oltre questi chiarimenti: in effetti, sono state elencate perfino delle modalità per ottenere il rimborso totale dell’Iva che è stata versata in eccesso, a seconda che si tratti di utenti o di gestori.

Massima semplificazione per i contribuenti minimi

La risoluzione 108/E pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare di “contribuenti minimi”: a norma di tale documento, i contribuenti che sono esonerati dall’obbligo di emettere lo scontrino fiscale (tipici esempi, tra i tanti, possono essere i tassisti e i tabaccai) possono continuare a usufruire di questo esonero nel caso facciano parte proprio del regime dei minimi, a patto però che essi provvedano a certificare i diversi corrispettivi attraverso un apposito registro cronologico. L’intento principale dell’Agenzia è dunque quello di ottenere la “massima semplificazione” per quel che riguarda gli adempimenti relativi ai contribuenti minimi. I dubbi principali che concernono questa categoria di contribuenti sorgono dal fatto che essi, nonostante godano di moltissime agevolazioni fiscali specifiche, come ad esempio l’esonero dagli obblighi di versamento dell’Iva, sono comunque tenuti a rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale.