La cessione del marchio e il riacquisto sovrapprezzo sono elusivi

Elusione fiscale: un contribuente realizza un negozio giuridico solamente per pagare meno tasse (vedi anche I contratti che eludono il Fisco possono essere riqualificati). È questa la definizione tipica che si dà di tale fenomeno, ma ci si può avvalere anche delle varie sentenze in ambito giuridico. Una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, ad esempio, è molto utile, in quanto ha stabilito che l’operazione con cui una società cede il proprio marchio per riacquistarlo immediatamente dopo a un prezzo maggiore è considerata elusiva.

Senza contratto di appalto non si possono dedurre i lavori edili

L’assenza di un contratto di appalto comporta una conseguenza fiscale molto importante per quel che riguarda i lavori edili eseguiti da soggetti terzi (vedi anche Condomini: ultima settimana per la scadenza sugli appalti). In effetti, come è stato stabilito di recente dalla Corte di Cassazione, la deduzione dell’imposta in materia di redditi non viene in alcun modo ammessa se non c’è questo requisito specifico. La pronuncia degli “ermellini” è il risultato del rigetto da parte di una Commissione Tributaria Provinciale di una opposizione presentata da una società per quel che riguarda un avviso di accertamento.

Nessun vantaggio fiscale per le vetture con attrezzature rimovibili

Anche quando una determinata automobile risulta essere omologata, non può essere associata all’”uso ufficio” nell’ipotesi di una attrezzatura non permanente, ma rimovibile: di conseguenza, non si possono applicare tutte le agevolazioni fiscali relative a tale definizione, vale a dire la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto (vedi anche Deducibilità auto aziendale al 20%). Si tratta della sintesi estrema di quanto stabilito a fine marzo dalla Corte di Cassazione con una apposita sentenza.

I redditi tassabili di un chiaroveggente

Viene da Trieste un’ulteriore e importante precisazione in senso fiscale: la Commissione Tributaria Regionale della città friulana ha infatti sentenziato come sia legittimo l’operato di un ufficio che recuperi a tassazione i redditi non dichiarati da un contribuente e che sono stati percepiti dall’attività di ministro di un culto religioso non riconosciuto. Il recupero in questione è quello che avviene mediante avvisi di accertamento (vedi anche Clero secolare: circolare dell’Inps sul contributo degli iscritti). Tutto è nato da un processo verbale delle Fiamme Gialle nei confronti di conti correnti intestati a questo contribuente.

Cgia Ancona contraria all’imposta per l’uso del demanio

Le imposte presenti o suggerite nel nostro paese sono talmente tante che spesso se ne perde addirittura il conto: in molti casi, poi, può accadere che se ne senta parlare per la prima volta quando invece le discussioni sono state avviate già da diverso tempo. È il caso dell’imposta per l’uso del demanio, un tributo che viene ad essere applicato su base regionale e che ancora non è stato ben digerito dalla Confartigianato Imprese della provincia di Ancona. La Cgia è letteralmente sul piede di guerra, tanto che ha chiesto in modo chiaro ed inequivocabile la sospensione della tassa in questione, la quale esiste ormai da tre anni e che fa riferimento all’Autorità portuale che ha sede nel capoluogo marchigiano. Il problema non è di poco conto, visto che le imprese che sono attive in tale settore hanno conosciuto la notifica fiscale dell’imposta soltanto in questi giorni, ritenendo ingiusto che ci si ricordi delle parti maggiormente coinvolte dopo così tanto tempo e con la beffa degli avvisi di accertamento che sono stati inviati, completi di sanzioni pecuniarie e degli interessi relativi alla mora.