Pubblicate in Gazzetta le indicazioni su bonus e donazioni per i terremotati abruzzesi

 Sono state ormai pubblicate da più di una settimana le disposizioni in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal recente sisma: lo scorso 16 maggio, infatti, la Gazzetta Ufficiale ha reso pubblico un decreto del prefetto dell’Aquila, il quale spiega con precisione a quali enti le imprese possono elargire donazioni e come deve essere gestito il cosiddetto “bonus ricerca”, vale a dire la gestione del credito d’imposta per quel che riguarda le attività di ricerca e sviluppo. Sono stati pertanto individuati gli enti e le associazioni a cui è possibile effettuare erogazioni liberali in denaro in favore della regione abruzzese (tali erogazioni sono ovviamente deducibili dal reddito d’impresa): per entrare nel dettaglio, si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro e di utilità sociale, fondazioni, comitati ed enti che abbiano, tra le proprie, la precipua finalità di intervenire in favore delle popolazioni colpite da calamità e disastri, le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e, infine, le associazioni sindacali e di categoria. Dunque, è un elenco molto ampio e specifico.

 

Agevolazione provvisoria dall’Iva per molti viaggi all’estero

 Gli acquisti di aeromobili, e di beni e servizi a questi connessi possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva: tale condizione vale solamente nel caso in cui tutti questi beni sono destinati a coprire delle tratte internazionali (ovviamente la condizione deve sussistere nel periodo d’imposta antecedente l’operazione ed essere confermata nell’anno dell’acquisto). È abbastanza intuibile, poi, come in caso di mancato rispetto da parte della compagnia aerea della condizione appena citata e dell’impossibilità di portare una reale dimostrazione che sono stati effettuati prevalentemente trasporti a livello internazionale, il beneficio venga a decadere e si andrà allora ad emettere fattura con addebito dell’imposta oppure una nota di variazione in aumento. Tutte queste disposizioni sono rinvenibili nella risoluzione 126/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale, tra l’altro, ha anche spiegato cosa intende per “prevalenza”: sostanzialmente, vengono confrontati su base annua i corrispettivi legati ai due tipi di voli, quelli nazionali e quelli internazionali, e il prevalere appunto dei secondi sui primi comporta la fruizione del beneficio.

 

Anche gli Iacp possono godere del beneficio Irap

 Gli Iacp (Istituti Autonomi per le Case Popolari) potranno ora godere delle deduzioni Irap in relazione al cuneo fiscale e contributivo (novità che sono state introdotte dalla Finanziaria 2007): tali enti, pur essendo equiparati ad una pubblica amministrazione, sono ritenuti degli enti pubblici commerciali per quanto riguarda le imposte sui redditi e in virtù di questa qualifica possono godere del beneficio. La precisazione è arrivata tramite la risoluzione 94/E dell’Agenzia delle Entrate: gli Iacp ritengono di poter essere ammessi ai benefici in base al loro inquadramento ai fini Ires (sono enti pubblici commerciali). L’Agenzia si è basata soprattutto sul dettato del decreto legislativo 446/97, il quale riconosce delle deduzioni dalla base imponibile (appunto il già citato cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d’imposta indicati nello stesso decreto.

 

Studi di settore: benefici per molti contribuenti

 La Commissione di esperti per gli studi di settore (organo che vede raggruppati l’amministrazione finanziaria, la Società per gli studi di settore e le varie associazioni di categoria) ha dato il via libera per alcuni benefici di cui godranno circa 2.150.000 contribuenti sui 3.700.000 che usufruiscono di tale parametro: i benefici in questione riguarderanno alcuni correttivi in relazione ai periodi di imposta 2008 e 2009, i quali sono stati interessati da modifiche nel mercato a causa della persistente crisi economica. Per quanto riguarda i due periodi d’imposta sopracitati, il risultato degli studi di settore sarà accompagnato, in sede di accertamento, da alcuni elementi che saranno in grado di rafforzare la pretesa tributraria.

Credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato al Sud

 Il credito d’imposta é un’agevolazione di natura fiscale: può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi. Già dallo scorso anno, per i datori di lavoro che, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementavano il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era possibile richiedere l’ attribuzione del credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2008, per le assunzioni effettuate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Con la risoluzione del 20 gennaio 2009, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un interpello sull’interpretazione dell’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), per quanto attiene al credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l’assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con la risoluzione che l’agevolazione del credito di imposta non può essere applicata nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavorato impiegato con contratto di inserimento. L’Agenzia ricorda inoltre che il credito d’imposta è fruibile per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di 333 euro (elevabile a 416 euro) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.