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Tasi 2014, si paga anche in caso di fallimento

Caos sull’applicazione della Tasi, in scadenza il 16 ottobre 2014. La lettura della sua disciplina lasciava presagire problemi nell’interpretazione. Troppe le lacune presenti nel setup, molti i nodi da sbrogliare. Uno di questi verte sull’obbligo di pagamento per i curatori fallimentari. Devono pagare la tasi anche per quanto riguarda gli immobili acquisiti all’attivo fallimentare che sono in attesa di essere venduti.

Facendo un rapido confronto con l’Imu, è possibile appurare che la normativa dell’Imposta municipale unica segue quella già attiva per l’Ici: per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il pagamento è sospeso a partire dalla data di dichiarazione del fallimento e sino al decreto di trasferimento. Il curatore pagherà l’imposta periodica (la quale comprenderebbe anche il pagamento di quelle precedenti per un totale di più annualità) in un’unica soluzione entro tre mesi dal decreto di trasferimento.

Se nel caso dell’Imu (e dell’Ici) la normativa era chiara a riguardo (come letto), per la Tasi 2014 non è così. Vi è solo un riferimento all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 23 del 2001. Esso statuisce che il versamento, teoricamente, deve essere effettuato negli stessi termini previsti dell’Imu e cioè con due rati di pari importo entro le due scadenze previste (16 giugno e 16 dicembre).

Tuttavia, tale rinvio non consente un’applicabilità nei casi di sospensione già previsti dall’Imu per ciò che concerne la Tasi al momento della procedura fallimentare. Urge dunque una modifica normativa per la nuova imposta, al fine di prevedere un regime speciale per il fallimento così da non incorrere in interpretazioni personali.

Non essendoci al momento particolari deroghe, il curatore fallimentare è obbligato al pagamento della Tasi al pari degli altri contribuenti.