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Nuove norme per coop e aziende agricole

Il Dl 179/2012 convertito nella legge 222/2012 prevede alcune norme di favore per quanto riguarda aziende e coop agricole. In particolare a queste ultime viene data la possibilità di acquistare e vendere prodotti agricoli da altre imprese senza dover per forza applicare un contratto scritto.

In particolare i contratti conclusi tra imprenditori agricoli non saranno assoggettai alle regole previste dall’articolo 62 del 1/2012 (convertito nella legge n. 27/2012, la quale prevede contratto in forma scritta e divieto di pratiche commerciali sleali e il rispetto dei termini di pagamento).

Fermo restando che il legislatore ha ritenuto necessario tutelare operatori agricoli che effettuino scambi con altri operatori del settore, vediamo quali soggetti possono rientrare all’interno della disciplina agevolativa. In particolare l’art. 2135 del cod. civile definisce imprenditori agricoli i soggetti, che indipendentemente dal lavoro, svolgono un’attività rientrante all’interno della definizione data. LE attività menzionate riguardano la lavorazione della terra, la silvicoltura, allevamento di animale ed attività connesse.

Sono considerati anche imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori e i loro consorzi quando utilizzano per le attività menzionate nell’art. 2135 prodotti dei soci o forniscano ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo biologico.

Occorre ricordare che il dettato dell’art. 62 comunque non veniva già applicato alle cooperative che operano a valle della produzione (cantine, macellai, latterie, frantoi, ecc.), ed adesso l’esonero riguarderà anche le cooperative che operano a monte del ciclo. In particolare l’art. 62 non verrà applicato ad esempio alla cooperativa che acquista per conto dei soci e dopo rivende i prodotti agricoli o nel caso di coop che acquista sementi o mangime per allevamento che destina il prodotto ad altre coop socie.

Sebbene le transazioni non debbano essere redatte con contratto scritto (e pertanto non vi è nullità e neanche possibilità per il giudice di rilevare la nullità d’ufficio) permane la sanzione da 516 euro a 20 mila euro prevista in caso di omessa stesura del contratto.