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Le modifiche apportate alla tobin tax

Con il testo definitivo varato dal ministero dell’economia in materia di applicazione della tobin tax (la oramai famosa tassa sulle transazioni finanziarie) si apportano numerose modifiche a quello che era il testo originario.

Ad esempio viene delineata la fattispecie di applicazione del tributo precisando che i titoli rappresentativi di azioni e gli altri strumenti partecipativi di emittenti italiani sono esclusivamente i cosiddetti “american receipt deposit” escludendo di fatto dal novero degli strumenti che originano la tassa le quote di fondi comuni di investimento e le azioni Sicav. Viene inoltre precisato che in caso di acquisti tramite mandato (con o senza rappresentanza) occorre fare una distinzione se l’acquisto sia stato fatto tramite una Oicr o meno. Infatti nel caso in cui l’acquisto di azioni o altri strumenti partecipativi venga fatto tramite Oicr l’imposta sarà dovuta dall’Oicr, viceversa nel caso di acquisto fatto in maniera individuale la responsabilità del pagamento dell’imposta sarà a totale carico del cliente.

Ulteriore specificazione in materia di pagamento della tassa sulle transazioni riguarda l’acquisto di titoli ed il successivo conferimento in un Etf. In questo caso l’imposta sarà dovuta solo una volta, all’atto dell’acquisto dei titoli, principio questo che dovrebbe valere per il conferimento anche in altri Oicr.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga di una società di gestione del risparmio, la responsabilità del versamento dell’imposta è in capo ad essa a meno che la Sgr non si avvalga di un altro intermediario per negoziare i titoli.

Importante precisazione, anche se ad alcuni potrà apparire scontata, è quella dell’esclusione dal novero degli strumenti finanziari assoggettati alla tobin tax delle obbligazioni e dei titoli debito. La precisazione, come ribadito dagli addetti ai lavori, è stata fatta sopratutto per quei casi dubbi come obbligazioni convertibili e componenti derivata. Inoltre è stato eliminato dal testo definitivo anche un presupposto in cui si dovrebbe applicare la tobin tax. Parliamo del caso di cancellazione anticipata di derivati finanziari.