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Dal 1° marzo 2013 parte la tobin tax

Sarà presto in vigore (a partire dal 1° marzo 2013) l’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin TAx. L’imposta, prevista ufficialmente dall’art. 19 del DM economia del 21 febbraio 2013, ricalca il modello europeo di tobin tax, anche se la versione italiana prevede numerose esclusioni. Il DM del 21 febbraio emanato dal ministero economia disciplina molti aspetti dell’imposta rimandando quanto non previsto ad un successivo provvedimento da parte del direttore dell’agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda il versamento occorre effettuare il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui sorge il presupposto per l’applicazione dell’imposta con la previsione di alcune deroghe per strumenti derivati e scambi ad alta frequenza. Come detto il decreto prevede alcune deroghe all’applicazione della tobin tax, ed infatti con riferimento ai commi 492 e 493 della legge di stabilità del 2013 sono esclusi i seguenti strumenti:

  • Operazioni effettuate su obbligazioni o titoli di debito e operazioni susseguenti donazioni o successioni;
  • Le operazioni di emissione o annullamento degli strumenti finanziari indicati ai commi 491 e 492 compreso il riacquisto di titoli da parte della società emittente;
  • Acquisto di proprietà di azioni di nuova emissione compreso esercizio di opzione del diritto di socio e conversione di obbligazioni;
  • Operazioni che prevedono l’annullamento dei depositary receipts;
  • Operazioni di finanziamento tramite titoli per acquisizioni temporanee di titoli come previsto dall’art. 2 punto 10;
  • Operazioni di acquisizione con la previsione di garanzia verso l’emittente di titoli e operazioni di acquisizione nell’ambito di una stabilizzazione di azioni e strumenti finanziari partecipativi previsti dal regolamento CE n. 2273 del 2003;
  • Trasferimento di azioni che hanno una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro e acquisizioni effettuate nell’ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale;
  • Operazioni in cui un intermediario si frappone tra le due parti;
  • Acquisti di strumenti finanziari posti in essere da sistemi che si interpongono nelle operazioni con finalità di garanzia e compensazione.