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Inarcassa, versamento anche dagli architetti con altre attività

Quando si parla di Inarcassa si fa riferimento a quell’ente pubblico che è stato istituito addirittura nel 1958 per venire incontro alle richieste previdenziali e assistenziali di ingegneri e architetti che svolgono la loro professione come liberi professionisti: la contribuzione, in questo caso, si basa essenzialmente su dei pagamenti obbligatori, i quali vengono decisi calcolando una apposita percentuale dai redditi in questione. Dunque, bisogna sempre distinguere tra contributi soggettivi, vale a dire quelli relativi ai soli iscritti all’Inarcassa, e contributi integrativi, allargabili anche ai contribuenti titolari di partita Iva. Le pensioni erogate ogni anno sono circa 14.000 e ciò spiega l’importanza di questa associazione: ed è proprio alla gestione separata dell’Inps che si riferisce questa trattazione, la quale concerne l’Inarcassa, visto che non è prevista nessuna iscrizione di questo tipo, nell’ipotesi in cui i versamenti siano già stati effettuati nei confronti della Cassa nazionale.


Tale specifico ambito contempla, in particolare, quei professionisti che svolgono la professione di architetti e, in modo contemporaneo e in via principale di tipo non esclusivo, un’altra attività professionale autonoma e continuativa, visto che in casi simili esiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (l’Inarcassa appunto) e di contribuire alla relativa tassazione; se questi soggetti sono iscritti al loro ordine di appartenenza e detengono una partita Iva, allora non esiste nemmeno nessuna iscrizione obbligatoria alla gestione separata dell’Inps.

La spiegazione è molto semplice, in effetti questi professionisti pagano già dei contributi all’Inarcassa e sono esclusi dal fondo Inps: quest’ultimo viene disciplinato, dal punto di vista normativo, da due testi, l’articolo 2 della Legge 335 del 1995 (recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), il quale rimanda alla figura dei lavoratori autonomi, e il codice civile con l’articolo 2222 (“contratto d’opera”), con tali professionisti che non possono essere iscritti alla cassa di categoria.

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