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Gli interventi previsti dalla legge di stabilità

Alla fine il testo della legge stabilità viene leggermente variato rispetto a quanto stabilito inizialmente. In particolare viene confermata la retroattività di tutte le agevolazioni fiscali a partire dai redditi 2012 e la tassazione in materia di pensioni di guerra. Cancellati invece i provvedimenti originari disposti per assegni previdenziali e di accompagnamento per invalidi (assoggettamento ad Irpef).

Per il resto confermato quasi completamente il disposto originario, il quale introduce modifiche anche di un certo rilievo. In materia di detrazioni e deduzioni irpef per spese sanitaria viene prevista una franchigia di 250 euro (innalzando la precedente pari a129 euro). Disposta la detrazione massima di 3 mila euro ( pari al massimo a 570 euro di rimborso) per quanto riguarda le spese sostenute per il versamento di contributi delle colf, pensioni integrative ed erogazioni alla chiesa, spese per assistenza agli invalidi.

In materia di transazioni finanziarie fa la comparsa la cosiddetta Tobin tax, modellata su quanto disposto dall’UE. In Italia le aliquote della verrà applicata con aliquota dello 0,05 % sul valore di azioni o derivati finanziari scambiati. Previsto anche l’incremento iva di un punto percentuale (partire dal 1° luglio 2013) e la diminuzione delle aliquote Irpef inerente i due scaglioni più bassi (pertanto si passerà dal 23 al 22 % e dal 27 al 26 %, garantendo risparmi per circa 6,5 miliardi di euro). Per assicurare un gettito consistente introdotte anche alcune operazioni di contenimento della spesa come l’operazione cieli bui ( previsto il graduale affievolimento  spegnimento dell’illuminazione pubblica in alcune zone delle aree urbane) e la revisione di 12 enti di ricerca entro il 31 gennaio 2013.

Su molti punti i sindacati sono particolarmente critici, come ad esempio sull’adozione del nuovo orario di lavoro dei docenti (passato da 18 a 24 ore) che da solo dovrebbe portare risparmi per circa 700 milioni di euro annui o sul fatto che vi sia uno sfasamento di un anno tra applicazione dei tagli sulle detrazioni e l riduzione di un punto percentuale delle aliquote Irpef.