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Detrazione onorario notaio acquisto prima casa

Come visto che in precedenza il soggetto che acquista un immobile adibendola a prima casa benefica di alcune agevolazioni fiscali, sia per quanto riguarda il pagamento dell’irpef che per quanto concerne il pagamento dell’imposta di registro.

Per beneficiare della detrazione irpef del 19 % sugli interessi pagati a titolo di mutuo occorre però il rispetto di alcune condizioni. In particolare devono sussistere le seguenti condizioni:

  • Il contribuente dovrà destinare l’immobile ad abitazione principale del contribuente mutuatario stesso o di un suo familiare entro 12 mesi da quando è stato effettuato l’acquisto;

  • Deve esistere un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale. Pertanto non si ha diritto alla detrazione qualora il finanziamento riguardi altri tipi di prestiti (cessione del quinto dello stipendio, sottoscrizione di cambiali ipotecarie, ecc.). Inoltre occorrerà specificare che la somma presa in prestito è destinata all’acquisto di un immobile;

  • Il mutuante dovrà avere residenza nel territorio italiano o nell’UE;

  • Occorre che venga stipulata una ipoteca a garanzia della somma ricevuta. Anche in questo caso la legge prevede che, ai fini della detrazione, venga stipulata apposita ipoteca e non un altro tipo di garanzia. E’ possibile anche iscrivere l’ipoteca su un immobile diverso da quello acquistato.

  • L’atto di acquisto dell’immobile dovrà essere annotato in appositi registri.

Come previsto dalle istruzioni all’interno di questa categoria di detrazioni è possibile inserire anche i seguenti oneri:

  • L’onorario percepito dal notaio in merito allo sola stipula del mutuo (esclusa di fatto la somma versata per la compravendita);

  • Spese sostenute per effettuare la perizia, l’istruttoria, ecc;

  • L’imposta sostitutiva prevista dall’artt 15 del dpr 601/73;

  • L’eventuale commissione pagata alle banche per aver svolto attività di mediazione.

Pertanto l’onorario notarile è anche detraibile, anche se la fattura rilasciata dal notaio dovrà indicare separatamente la spesa sostenuta per l’atto di mutuo (con relative imposte pagate) e quella inerente l’atto di compravendita (anche qui verranno riportate le imposte dovute).