In materia di dichiarazione dei redditi l’agenzia delle entrate, prima di emettere un eventuale accertamento, effettua una prima ricognizione dalla quale può nascere una comunicazione al contribuente, denominato avviso bonario. Tale tipo di controllo preliminare è previsto dall’art. 36 bis del Dpr 600 del 1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi, ed in base all’art. 54 del Dpr 633/72 per quanto riguarda l’Iva. Tale tipo di controllo preliminare prevede di verificare se il contributo ha adempiuto con correttezza a quanto previsto in sede di dichiarazione.
Nel caso non vi siano problemi l’agenzia delle entrate invia una lettera in cui si conferma l’operato del contribuente in sede di dichiarazione (denominata comunicazione di regolarità). La giurisprudenza attuale ha inoltre confermato che l’amministrazione non ha comunque l’obbligo di comunicare sempre e comunque la regolarità della dichiarazione, mentre tale obbligo è valido per quanto riguarda l’irregolarità della dichiarazione.
In caso contrario le comunicazioni di irregolarità sono comunicate attraverso un apposito prospetto per evitare che si ripetano tali tipo di errori e per consentire di regolarizzare gli aspetti formali della dichiarazione. In questa fase l’amministrazione finanziaria corregge errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente per quanto riguarda la determinazione dell’imponibile, delle imposte, contributi e premi esposti in dichiarazione. Lo stesso controllo verifica anche la correttezza degli importi inerenti detrazioni, deduzioni e crediti di imposta. Il controllo automatizzato provvede anche a verificare se siano stati versati entro i termini vari tipi di adempimenti: contributi e premi sia a titolo di acconto che di saldo, ritenute operate alla fonte ,ecc.
Una volta effettuata la comunicazione il contribuente avrà 30 giorni di tempo per chiarire la sua posizione oppure adempiere al pagamento di quanto richiesto dall’agenzia delle entrate.
L’art. 36 ter del dpr 600 del 1973 prevede invece un tipo di controllo inerente i dati in possesso dell’amministrazione con quanto comunicato dal contribuente (controllo formale). Anche in questo caso qualora il contribuente non dimostri, attraverso la dovuta documentazione, il perché dello scostamento sarà assoggettato al pagamento di una somma a titolo di imposta e sanzioni.
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