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Cassazione: nessuna imposta di successione per l’edificio storico

La storia della tassa di successione non è poi così lontana nel tempo: tale imposizione fiscale ha subito una svolta importante verso la fine degli anni Novanta, con delle franchigie ovviamente fissate in lire, poi alcune importanti novità hanno fatto tornare alla ribalta il tributo nel 2006 e nel 2007. La tassa in questione è stata esaminata a fondo da una delle ultime ordinanze della Corte di Cassazione (per la precisione, si tratta della numero 25366), visto che si è ritenuto necessario comprendere la sua applicazione nei casi di immobili di interesse storico e culturale. Ebbene, secondo la Suprema Corte, l’imposta di successione non rientra nel caso di specie, una ipotesi che rimane valida perfino quando il contribuente non indica nella relativa dichiarazione la categoria dell’edificio. Tutto è nato da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Ctr della Sardegna.


In estrema sintesi, quest’ultimo organo aveva di fatto escluso un immobile vincolato dalla rilevanza storico-culturale dall’attivo ereditario, circostanza che aveva portato all’esenzione dall’imposta. La nostra amministrazione finanziaria non si è mostrata d’accordo in questo senso, ritenendo che la negligenza del contribuente citata in precedenza fosse un requisito per applicare comunque il tributo; inoltre, era stato messo in luce il mancato versamento dell’imposta catastale e di quella ipotecaria.

L’ordinanza della Cassazione ha però dato ragione alla commissione tributaria, visto che il Decreto Legislativo 346 del 1990 (il “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta delle successioni e delle donazioni) prevede che non vi sia una modalità specifica da adottare per presentare i documenti, dunque spetta soltanto al giudice tributario porre in essere l’accertamento fiscale dei beni che sono finiti della dichiarazione di successione. L’assenza del documento in questione, tra l’altro, può essere risolta quando si è in possesso dell’attestato, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il termine per la presentazione sia già scaduto da diversi giorni.

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