Niente fermo contabile per sospendere il rimborso Iva

 Nel caso venga presentata un’istanza di rimborso ai sensi del Dpr 633 del 1972, il Fisco non può avvalersi dell’istituto del “fermo contabile” (lo strumento amministrativo introdotto dal Regio decreto 2440 del 1923), visto che la disciplina relativa all’Iva impone alcune garanzie nei confronti dell’Erario per proteggerlo da eventuali indebiti rimborsi d’imposta. Questa disposizione è quanto si evince dall’ordinanza che la Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 1°luglio. La sentenza si riferisce a un ricorso presentato contro la sospensione del rimborso del credito Iva relativo al 2005; la Commissione tributaria ha accolto il ricorso esulla stessa linea di pensiero si è “schierata” anche la sentenza dei giudici di appello, motivando il tutto con la violazione dell’articolo 69 del Regio decreto. La Cassazione ha invece respinto lo stesso ricorso prendendo a riferimento il fatto che in tema di rimborsi, esistono specifiche garanzie nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, una condizione, dunque, che preclude il ricorso all’istituto del fermo amministrativo.

 

Irlanda: nuovi accordi per combattere le pratiche fiscali dannose

 La lotta che l’Irlanda ha posto in essere nei confronti delle pratiche fiscali nocive connesse ai fenomeni di evasione internazionale è davvero molto intensa; la strategia delle autorità del paese britannico è quella di prevenire tali fenomeni mediante l’utilizzo di strumenti normativi che siano in grado di svelare le pratiche fiscali in quei paesi che, a causa di un regime tributario particolarmente conveniente, sono i più “adatti” ad operazioni artificiose come quelle sopracitate. È indubbio che in questo momento la lotta ai paradisi fiscali sia giunta in una buona fase e continui ad attirare sempre più consensi. I mezzi usati finora si riferiscono soprattutto alla diplomazia e alla cooperazione internazionale. Gli ultimi trattati che l’Irlanda ha provveduto a firmare in questo senso consentiranno di ottenere maggiori informazioni, in particolare con riferimento alle indagini bancarie: il numero delle intese è ora giunto a otto, dopo la conclusione degli accordi con le Isole Cayman e Gibilterra (giugno 2009), Guernsey e Jersey (marzo 2009) e con le Isole di Man. La lotta riguarda anche i fenomeni di dividend washing e dividend stripping.

 

Aosta può vantare l’Ici meno cara sulle seconde case

 La città di Aosta sembra non seguire, caso forse più unico che raro, la tendenza del resto delle città italiane per quel che riguarda l’Ici sulle seconde case: in effetti, il capoluogo della Valle d’Aosta è l’unico che ha optato per l’aliquota minima dell’Imposta Comunale sugli Immobili, vale a dire il 4 per mille. Al contrario, se si vanno ad esaminare gli altri capoluoghi di provincia, ci si accorge che in oltre il 70% dei casi l’aliquota ordinaria che è stata scelta dal Comune per il tributo in relazione al 2009 è la più elevata, ovvero il 7 per mille. A Roma così come a Firenze, a Caltanisetta come a Treviso la scelta dell’aliquota è sempre quella massima: solamente per quel che concerne la città di Milano vi è un applicazione diversa, un’aliquota Ici del 5 per mille. Questa eccezione del capoluogo lombardo non deve comunque sorprendere; infatti, esso è stato recentemente interessato a una revisione della classificazione degli immobili nelle cosiddette “zone di pregio”, un’operazione che ha avuto come diretta conseguenza anche e soprattutto un aumento del valore del catasto e un importante recupero di gettito fiscale.

 

Ustioni e traumi: l’Iva al 4% li rende meno costosi

 La risoluzione 230/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare proprio oggi è entrata nel merito dell’applicazione fiscale a determinate terapie mediche: nel dettaglio, il documento si riferisce in particolare alle terapie cellulari avanzate, vale a dire quelle volte a curare menomazioni funzionali che derivano da patologie degenerative e che, come dice anche il nome, utilizzano i tessuti ottenuti dalle cellule. Negli anni recenti, per quel che riguarda appunto queste particolari cure e in relazione alle cessioni dei prodotti si andava ad applicare l’aliquota ordinaria dell’Iva al 20%. L’interpello che ha portato alla pubblicazione del documento delle Entrate si riferisce proprio all’applicazione dell’aliquota. Nel 2004, infatti, il ministero della Salute aveva riconosciuto a questi prodotti il loro inquadramento nella specifica classe dei medicinali; tre anni dopo, poi, sono arrivate anche le indicazioni per la proposta di regolamento che è stata successivamente approvata dal Consiglio europeo. È a questo punto che la società che ha provveduto alla produzione di tali prodotti specifici si è rivolta all’Amministrazione finanziaria, al fine di richiedere l’assoggettamento agevolato all’aliquota dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

 

Le liste dell’Ocse si svuotano, ma per ora non hanno effetti sull’Italia

 L’attività di adeguamento agli standard internazionali imposti dall’Ocse in materia di trasparenza fiscale prosegue a gonfie vele. In effetti, risale a pochi giorni fa l’annuncio, da parte della stessa organizzazione, di un altro importante risultato, vale a dire il raggiungimento di 12 convenzioni relative allo scambio di informazioni anche per quel che riguarda le Isole Cayman e le Isole Vergini, e la conseguente cancellazione dei due stati dalla cosiddetta black list. La “lista bianca”, ovvero quella che raggruppa i paesi maggiormente trasparenti, comprende ora 46 nazioni, con una progressiva riduzione dei paradisi fiscali più accaniti. Per quel che riguarda gli altri paesi che mirano ad uscire dalla lista nera, salvo i casi di Antigua e Barbadua e Antille Olandesi (le quali hanno già stipulato sette accordi), la maggior parte risulta ancora molto lontana dall’obiettivo.

 

La nuova legge svedese eviterà la doppia imposizione fiscale sui redditi

 Sono ormai passati due mesi da quando il governo svedese ha presentato una proposta di legge molto interessante dal punto di vista fiscale: se infatti vi sarà l’approvazione, tale legge andrà a introdurre i cosiddetti Apa, acronimo che sta per Advance Princing Agreements nell’ordinamento tributario del paese scandinavo. Si tratta di una novità rilevante, in quanto fino ad oggi i contribuenti svedesi hanno dovuto anzitutto provveduto a determinare il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento transnazionali, al fine di evitare la doppia imposizione economica sui loro redditi. In questo caso, si è fatto riferimento al modello Ocse di convenzione fiscale dedicato alla Mutual Agreement Procedure, già presente in molti altri trattati sottoscritti dalla stessa Svezia. Cosa si intende per Apa? Sostanzialmente, si tratta di un’intesa tra il contribuente e il fisco, la quale consente di fissare il metodo di determinazione del prezzo di libera concorrenza in relazione alle transazioni oggetto dell’accordo.

 

Arte libraria: la pubblicazione sconta l’Iva al 4%

 La risoluzione 223/E dell’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della possibilità di applicazione dell’aliquota ridotta dell’Iva del 4% a quelle pubblicazioni editoriali che possono essere ricondotte alla categoria dei “libri”. Quali caratteristiche deve avere il libro in questo senso? Anzitutto, deve essere un prodotto stampato e possedere un evidente carattere informativo; è proprio grazie alle sue funzioni divulgative e scientifiche che una pubblicazione di questo tipo può essere ricollegata all’aliquota ridotta dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Le categorie citate dal documento delle Entrate sono molteplici: si tratta essenzialmente di servizi che consistono nella composizione, montaggio, duplicazione e stampa di libri, giornali e periodici. La pubblicazione di questa importanze risoluzione dell’Agenzia si è resa necessaria a seguito dell’interpello circa l’affidamento a una tipografia dei servizi di consegna e confezionamento dei materiali per una raccolta normativa.

 

I papers del Fmi: effetti e soluzioni fiscali legati alla crisi

 I papers pubblicati di recente dal Fondo Monetario Internazionale hanno inteso mettere in luce quelli che sono stati gli effetti prodotti dalla crisi finanziaria sulle entrate delle amministrazioni fiscali, ma anche i metodi da utilizzare per porre un freno alle operazioni maggiormente elusive. Come ha sottolineato lo stesso Fondo, con la congiuntura economica negativa e il peggioramento delle condizioni finanziarie, le agenzie del fisco sparse in molti paesi hanno dovuto affrontare nuove sfide, legate soprattutto alla crescita del rischio di compliance (il quale ha coinvolto molte questioni tributarie) e le perdite riportate dalle imprese. Questo paper è stato intitolato “Collecting Taxes during an economic Crisis: challenges and policy options”. Il suo obiettivo è quello di esaminare molte tematiche di rilievo internazionale, tra cui la riscossione delle imposte durante la crisi, gli strumenti a disposizione del fisco per contrastare la stessa crisi e i rischi per il settore finanziario. Riguardo, poi, alla questione delle operazioni potenzialmente elusive ed evasive, il paper dell’Fmi ha concentrato la propria attenzione soprattutto sulla disciplina del riporto delle perdite e delle operazioni cross-border.

 

Il Belgio propone agevolazioni fiscali anche per i non residenti

 Il Belgio sta per offrire delle nuove opportunità fiscali per i cittadini non residenti: infatti, anche coloro che non risiedono nello Stato dal punto di vista del Fisco, ma che comunque svolgono attività d’impresa potranno beneficiare della deduzione sui redditi derivanti da brevetti. L’interessante sconto fiscale si presta però a manovre artificiose, relative soprattutto alla quantificazione dei prezzi di trasferimento infragruppo. È proprio per tale motivo che le disposizioni sono state pensate anche per scongiurare questo rischio; i redditi che si riferiscono a soggetti esteri non sottoposti a tassazione in Belgio, non possono essere ammessi allo stesso modo all’agevolazione in questione. La normativa belga prevede, in effetti, una deduzione sui redditi che derivano dall’uso di brevetti, vale a dire i diritti di sfruttamento delle nuove invenzioni che possono essere applicate nel settore industriale.

 

Fisco britannico: le novità in materia di transfer pricing

 Lo scorso 23 aprile lo Special Commissioner of Income Tax, il primo grado della giustizia tributaria britannica, aveva pubblicato una storica sentenza circa il transfer pricing, anche se, bisogna sottolinearlo, l’interesse valica i confini dello stesso Regno Unito. Si tratta di una questione fondamentale, che concerne la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo e dei cosiddetti prezzi “comparables. Quale caso è stato al centro di questo confronto? La Dsg Retail Ltd, tra i maggiori distributori britannici per quel che riguarda i beni di largo consumo e i prodotti elettronici, era finita sotto l’attenzione del fisco del Regno Unito per i premi pagati tra il 1996 e il 2004 ad entità residenti nell’Isola di Man; in particolare, come già accennato in precedenza, la questione rilevante si riferiva alla determinazione dei prezzi di trasferimento.

 

Cooperative: gli utili sono distribuibili con riserve piene

 Gli utili che una società cooperativa provvede a generare non sono distribuibili fino al momento in cui le riserve indivisibili, spese a copertura delle perdite, non vengono ricostituite; se non si rispetta questa disposizione, viene a decadere l’agevolazione fiscale che tende a escludere le somme dall’imponibile. Il chiarimento, in questo senso, è arrivato tramite la risoluzione 216/E, documento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica che era stata richiesta da una confederazione. La nuova disciplina civile, in proposito, prevede che questo tipo di riserve possono essere utilizzate solamente dopo l’esaurimento delle riserve divisibili; per la precisione, l’articolo di riferimento è il 2545-ter. Dunque, le Entrate e il soggetto che ha avanzato l’istanza si trovano concordi da questo punto di vista: la norma civile e quella fiscale sono autonome e non vi è stata alcuna abrogazione di quella fiscale.

 

La Corea del Sud diventa sempre più “verde” con i nuovi incentivi fiscali

 L’esecutivo della Corea del Sud si è prefisso un obiettivo alquanto ambizioso: è infatti in fase di studio la promozione di investimenti nelle industrie cosiddette “a crescita verde”, anche ricorrendo alla leva fiscale, oltre all’ampio utilizzo di fonti di finanziamento destinate alle industrie del settore. Anche altri paesi dell’economia asiatica hanno deciso di puntare i loro sforzi sul potenziamento delle misure volte a ridurre gli effetti del gas serra; un esempio molto interessante in questo senso è fornito dalla Cina, la quale ha di recente annunciato un piano di investimenti (dovrebbe concludersi entro il 2020) per 15 miliardi di dollari al fine di sviluppare le energie alternative. Ma il presidente sud coreano, Lee Myung-bak è andato oltre: la sua idea è quella di rendere maggiormente disponibili le fonti di finanziamento del settore, creando appositi fondi di investimento, e, soprattutto, concedendo incentivi fiscali alle piccole e medie imprese che si impegneranno in tali progetti. La leva fiscale verrà innalzata dai 2 trilioni di won che sono disponibili quest’anno a circa 2,8 trilioni nel 2013; a questa cifra deve poi essere aggiunto il finanziamento che verrà elargito da Korea Development Bank. L’altra direttrice operativa lungo la quale il governo coreano intende mettere a punto i suoi programmi è quella della certificazione per la convalida dell’uso di tecnologie verdi e di progetti ecocompatibili.

 

Tremonti prosegue la stretta offshore sulle tasse

 Una delle novità introdotte con le ultime misure anti-crisi firmate dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, potrebbero rovinare i sonni tranquilli di molti imprenditori che hanno deciso di sviluppare una fitta rete di società in paesi europei vantaggiosi dal punto di vista fiscale. Infatti, vengono estese a tutti i paesi stranieri le regole che sono attualmente previste per i paradisi fiscali veri e propri. Per fare un esempio, se una società controllata da soggetti italiani, ma con sede all’estero, pagasse localmente meno tributi rispetto a quello che succederebbe in patria, allora dovrà provvedere a versare la differenza al suo fisco nazionale. Qual è l’intento della norma? Sostanzialmente si vogliono limitare al massimo gli arbitraggi fiscali, vale a dire la scelta di collocare la sede di un’impresa in un paese che consente di pagare meno tasse. Sarà ora compito delle banche documentare che gran parte delle fonti di finanziamento e dei ricavi sono nate nel territorio di insediamento.

Tazzine e cartoni di pizza non costituiscono prova di evasione fiscale

 La sentenza pubblicata dalla Commissione tributaria provinciale della città di Agrigento ha dato ragione alla proprietaria di un ristorante-pizzeria siciliano, la quale era stata accusata di aver evaso il fisco per ben 72.169 euro in Iva e Irap nel 2004. Il principio su cui si è basata questa sentenza è abbastanza semplice: infatti, si parte dal presupposto che tazzine di caffè e cartoni di pizza non costituiscono dei ricavi veri e propri, dunque il metodo induttivo non sempre può funzionare in questo senso, soprattutto quando il fisco non fornisce al giudice la lista dei prezzi del presunto evasore. Come si era arrivati all’accusa di evasione? Secondo le Entrate di Canicattì, il ristorante, il quale era stato oggetto di quattro accertamenti in un solo anno, non andava a contabilizzare le rimanenze: il fisco, pertanto, era andato a “ricostruire” i presunti ricavi sulla base del conteggio di tazzine, bicchierini e cartoni, il cosiddetto metodo induttivo, appunto. Si tratta di una tipologia di accertamento ritenuta legittima dalla Cassazione attraverso varie sentenze, ma in questo caso non ricorrono i presupposti di base.