Nel caso venga presentata un’istanza di rimborso ai sensi del Dpr 633 del 1972, il Fisco non può avvalersi dell’istituto del “fermo contabile” (lo strumento amministrativo introdotto dal Regio decreto 2440 del 1923), visto che la disciplina relativa all’Iva impone alcune garanzie nei confronti dell’Erario per proteggerlo da eventuali indebiti rimborsi d’imposta. Questa disposizione è quanto si evince dall’ordinanza che la Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 1°luglio. La sentenza si riferisce a un ricorso presentato contro la sospensione del rimborso del credito Iva relativo al 2005; la Commissione tributaria ha accolto il ricorso esulla stessa linea di pensiero si è “schierata” anche la sentenza dei giudici di appello, motivando il tutto con la violazione dell’articolo 69 del Regio decreto. La Cassazione ha invece respinto lo stesso ricorso prendendo a riferimento il fatto che in tema di rimborsi, esistono specifiche garanzie nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, una condizione, dunque, che preclude il ricorso all’istituto del fermo amministrativo.