L’anno scorso il Ministero della Salute ha provveduto ad aggiornare la lista di quelle apparecchiature che vengono classificate nella categoria dei dispositivi medici in accordo con una classificazione nazionale. Ebbene, su questi strumenti, e tra questi ci sono anche le apparecchiature per la fisokinesiterapia, magnetoterapia e laserterapia, scatta in “automatico” il diritto alla detrazione sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) nella misura del 19%. A chiarirlo, nello specifico, è stata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 253/E, pubblicata sul sito Internet dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che nel caso in cui l’inquadramento delle apparecchiature mediche risulti essere dubbio, allora, al fine di potersi avvalere o meno della detrazione al 19% sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, è necessario fare affidamento sui provvedimenti ministeriali aggiornati che contengono l’elenco completo di tutti quegli oneri sanitari che vengono ammessi alla detrazione sull’Irpef.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, seguita tra l’altro da un articolo di approfondimento su FiscoOggi, la rivista telematica con il notiziario fiscale dell’amministrazione finanziaria, fornisce infatti chiarimenti sulla detraibilità delle spese di assistenza, di quelle mediche e chirurgiche, nonché delle protesi sanitarie e dentarie, e delle prestazioni specialistiche.
La risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è la diretta conseguenza di un’istanza di interpello che è stata presentata da un Centro di assistenza fiscale (Caf), il quale ha mostrato interesse nel comprendere se, per la conservazione delle cellule staminali, fosse possibile detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche sia gli oneri sostenuti per la conservazione delle cellule staminali, sia quelle per l’acquisto di tutta una serie di dispositivi medici. Ebbene, per i dispositivi medici, nel dubbio, vale quanto sopra, mentre riguardo alla detraibilità delle spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la non detraibilità in linea con quanto già sottolineato in un documento di prassi pubblicato nello scorso mese di giugno.
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