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Contribuenti IVA mensile: versamenti entro il 18 maggio

Per i contribuenti mensili, si avvicina a grandi passi questo mese l’appuntamento con il versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di aprile 2009; a maggio, tra l’altro, ci sono due giorni in più per versare l’imposta. Il termine sarebbe infatti quello del 16 maggio 2009, ma cadendo di sabato il termine ultimo per mettersi in regola con l’IVA mensile aprile 2009, da pagare con il modello F24, codice tributo “6004“, slitta al 18 maggio 2009. Ma la data del 18 maggio 2009 è altresì importante anche per i contribuenti IVA “trimestrali”, ovverosia quelli che si avvalgono di tale regime in virtù del fatto che hanno volumi d’affari annui inferiori a determinate soglie. Di norma ad avvalersi del pagamento trimestrale dell’IVA sono i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le ditte individuali che, anche grazie ad una contabilità semplificata, si limitano a versare l’imposta sul valore aggiunto ogni tre mesi con l’applicazione di una maggiorazione fissa dell’1%.

Per chi comunque non ha le disponibilità di cassa per pagare l’IVA mensile o quella trimestrale entro il 18 maggio 2009, non tutto è perduto! C’è infatti la possibilità di fare ricorso al “ravvedimento operoso“, che permette di sanare i pagamenti delle tasse non pagate nei termini previsti con l’applicazione di sanzioni che, tra l’altro, sono state ridotte con il recente Decreto anticrisi messo a punto dal Governo.

Nel dettaglio, entro un limite di ritardo pari a trenta giorni, l’IVA può essere saldata con il “ravvedimento breve” che comporta sanzioni pari ad appena un dodicesimo di quella normalmente applicata, pari al 30%, (quindi sanzioni al 2,5%), più gli interessi legali al 3% annuo, a patto però che la violazione per omesso pagamento entro i termini non sia già stata contestata dall’Amministrazione finanziaria. Per i versamenti IVA con ritardi superiori ai trenta giorni, ma che non superano comunque i dodici mesi, scatta invece il “ravvedimento lungo” che, in questo caso, prevede sanzioni pari ad un decimo rispetto a quelle massime del 30% (quindi sanzioni al 3%) cui vanno sempre aggiunti gli interessi legali al 3% annuo.