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La tassa sulle concessioni governative nei contratti telefonici

Essere abbonati a un canone telefonico prevede uno specifico contratto per l’utilizzo degli apparecchi stessi: forse in pochi sanno che su questi stessi contratti vige una imposta ben precisa, la tassa sulle concessioni governative, richiesta a tutti gli utenti, senza alcuna distinzione tra i soggetti privati e gli enti e le amministrazioni pubbliche (i tipici esempi sono offerti dai Comuni e dalle Regioni). Questa constatazione deriva direttamente da una delle ultime risoluzioni che sono state rese note dalla nostra amministrazione finanziaria, la quale è dovuta intervenire per apportare qualche chiarimento alla vicenda. Nel dettaglio, questo stesso tributo è espressamente previsto dalla legge, vale a dire dal ventunesimo articolo della tariffa che è annessa al Dpr 641 del 1972 (“Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”).

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Entrando maggiormente nello specifico, si parla con chiarezza di una imposizione fiscale dovuta per la licenza o per il documento sostitutivo per l’impiego delle apparecchiature terminali relative proprio alle telecomunicazioni. Nel 2003, comunque, era stato abrogato un articolo importante in questo senso e da quel momento sono cominciati a sorgere dei dubbi sul pagamento della tassa in questione. L’abrogazione non ha riguardato in alcun modo questa tassa, quindi la sua applicazione deve essere ritenuta in tutto e per tutto valida: l’imposizione subentra nel momento in cui si rilascia all’utente il documento che certifica in maniera chiara la condizione di abbonato.

TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE: COME PAGARLE

Non si parla però di licenza, bensì di “documento sostitutivo”, una rappresentanza sempre importante di questi contratti di abbonamento che sono posti in essere con gli operatori telefonici. Una conferma di tutto questo la si può ritrovare in maniera abbastanza agevole anche in altri testi di legge: nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha anche voluto sottolineare come la qualifica di amministrazione pubblica non esclude mai dall’obbligo di versamento fiscale, come rimarcato anche in una risoluzione che risale al 2005.