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Acconto Irpef: le disposizioni del Ministero dell’Economia

L’ultimo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze non poteva essere più chiaro: l’ultimo decreto che è stato presentato dal presidente del Consiglio Mario Monti e che prevede il taglio di ben il 17% dell’acconto dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per quel che concerne il periodo d’imposta di quest’anno, non è altro che un’attuazione concreta di quanto contenuto all’interno del Decreto Legge 78 del 2010, il testo normativo che prevede le misure attuate nel nostro paese per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. Come è stato modificato in maniera precisa dalla recente Legge di Stabilità (la numero 183 dello scorso 12 novembre), infatti, vi sono delle disposizioni ben precise in tal senso.

Anzitutto, sono state aumentate le minori entrate relative al bilancio dello Stato, una riduzione che è una diretta conseguenza dello slittamento al prossimo anno proprio di questa porzione dell’acconto fiscale. Volendo essere ancora più precisi e dettagliati, inoltre, l’importo complessivo a cui bisogna fare riferimento in questo caso è pari a 3.050 milioni di euro. Si tratta di un risparmio importante di questi tempi, anche perché, come precisato dallo stesso dicastero di Via XX Settembre, i contribuenti hanno a disposizione meno risorse economiche e dunque è necessario venire incontro alle loro necessità più urgenti. Quali altri elementi bisogna aggiungere a questo discorso?

Nello specifico, le indicazioni in questione hanno precisato che nel caso in cui sia già stato posto in essere il versamento dello stipendio oppure della pensione senza prendere in considerazione questo taglio tributario, allora sarà un obbligo dei sostituti d’imposta restituire le maggiori somme di denaro che sono state trattenute in relazione ai pagamenti del prossimo mese di dicembre. Che cosa succede, invece, se gli stessi sostituti non sono in grado di far fronte a questa restituzione? Nell’ipotesi di una mancata restituzione tra un mese, la stessa dovrà comunque avvenire nelle retribuzioni del mese successivo.

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