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Tassazione dei proventi illeciti

La tassazione dei proventi illeciti, ottenuti con lo svolgimento di attività illecita, ovviamente sono difficilmente inquadrabili nelle ordinarie categorie di reddito. Nel Tuir esisteva una norma di cui all’articolo 80, dove si parlava di  “Altri redditi” e sottolineava che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono anche i redditi diversi da quelli espressamente considerati. In questa fattispecie quindi potevano anche essere ricondotti i proventi da attività illecita. Con questo non si vuole certo dare liceità alle attività criminose, ma non si può non ammettere che queste spesso rappresentano ingenti somme di denaro.

Da decenni ormai il fenomeno delinquenziale ha raggiunto livelli tali da arrivare a superare l’economia del Paese, le somme derivanti da attività illecità sono non di rado talmente alte che nella loro gravità, lo Stato ha da sempre avuto il ruolo di fondamentale importanza nel trovare rimedi ad una situazione di costante crescita. Nelle categorie di reddito da sottoporre a tassazione sono compresi anche i proventi derivanti da attività illecite: sfruttamento della prostituzione, tangenti, traffico di droga, traffico di armi, estorsioni, usura, nonché abusivismo commerciale. Il fatto che un’attività non sia lecita non costituisce condizione sufficiente per la non applicazione delle tasse: non si esclude quindi la tassabilità del reddito da essa derivante.

A che tipo di tassazione sono sottoposte queste attività? La Corte Suprema ha stabilito che le attività illecite sono sempre soggette, sia alle imposte sui redditi, sia all’IVA. Va ricordato infine che il carattere di illiceita’ non esclude la punibilita’ dell’attivita’ illecita che li ha generati; quindi non solo l’attività é imponibile di imposta, ma ovviamente é un reato e per questo sarà perseguibile. Con il principio dell’obbligo di concorso nelle spese pubbliche in ragione della capacita’ contributiva di ciascuno, si dovranno quindi pagare le tasse: la tassazione dei proventi illeciti é un principio che non può essere surclassato.

 

 

 

 

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