Ticket sanitari: Cgil, sono da abolire

 Dopo l’approvazione della manovra finanziaria triennale di correzione dei conti pubblici non sono passati di certo inosservati i ticket sanitari che sono stati introdotti per recuperare quelle risorse, assieme a tutte le altre misure, che permettano di blindare i conti pubblici e, di conseguenza, allontanare la speculazione da Piazza Affari e soprattutto dai titoli di Stato. L’introduzione dei ticket sanitari in Italia non è piaciuta a molte Regioni che, infatti, li hanno congelati nell’attesa di poter fare ordine, e soprattutto quattro conti, per capire se queste risorse possano essere reperite da qualche altra parte nel bilancio. Anche la Cgil ha ben accolto la decisione di alcune Regioni di congelare i ticket sanitari visto che, altrimenti, al posto della sanità pubblica si va a favorire il mercato della salute privato.

Esenzione ticket: Emilia-Romagna, dall’1 maggio si cambia

 Dall’1 maggio 2011, nella Regione Emilia-Romagna, cambiano le regole in materia di esenzione ticket per le visite e gli esami specialistici. Se infatti sinora occorreva presentare al momento della prenotazione dell’esame un’auto-certificazione, adesso servirà necessariamente munirsi, con entrata a regime obbligatoria dall’1 maggio 2011, di un apposito certificato che viene rilasciato dall’Azienda Usl competente per territorio. In vista dell’entrata in vigore del nuovo obbligo, l’Amministrazione regionale sta portando avanti una campagna informativa con depliant e locandine affisse, tra l’altro, presso gli studi dei medici, strutture sanitarie e pronto soccorso. Una volta acquisito il certificato, questo ha validità fino al 31 dicembre; dopodiché, con cadenza annuale, deve essere rinnovato. Pur tuttavia, per gli over 65 il certificato ha una durata illimitata; ma se nel frattempo cambiano le condizioni di reddito e/o sono tali da non rientrare più nell’esenzione dal pagamento del ticket, il cittadino deve comunque dare comunicazione tempestiva alla propria Azienda Usl.

Cassazione: niente Irap per il medico convenzionato Ssn

 L’ultima ordinanza della Corte di Cassazione ha riguardato da vicino la vasta platea di contribuenti che svolgono la professione di medico: in effetti, la pronuncia in questione, la quale reca la data di due giorni fa, è entrata nel merito dell’adempimento dell’Irap, ribadendo che l’imposta in questione non deve essere versata dai medici convenzionati, ma soltanto nell’ipotesi in cui l’organizzazione dello studio rispetti le convenzioni del Servizio sanitario nazionale. La Suprema Corte è dovuta intervenire alla luce di una vicenda che aveva riguardato appunto un medico, intenzionato a non rimborsare il tributo a causa dell’assenza di una struttura organizzata.

Contenzioso Irap: nuovi chiarimenti del Fisco

 L’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, venerdì 28 maggio 2010, ha emesso una importante Circolare, la numero 28/E, che tratta di un tema di particolare rilievo come quello del contenzioso Irap legato alle attività autonomamente organizzate. Ebbene, sulla base dell’orientamento che in merito è stato espresso dalla Corte Costituzionale, il Fisco sull’imposta regionale per le attività produttive (Irap) ha dato con la Circolare delle nuove istruzioni per quel che concerne la gestione dei contenziosi pendenti che vedono l’Amministrazione finanziaria da un lato, ed i lavoratori autonomi che, come ad esempio i promotori finanziari e gli agenti, esercitano nel settore del commercio delle attività ausiliarie. Ebbene, la posizione di questi soggetti in accordo le nuove istruzioni date dal Fisco in materia di gestione del contenzioso sull’Irap, deve essere valutata caso per caso; lo stesso dicasi anche per i medici generici che risultano essere convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, e la cui posizione, quindi, deve essere valutata caso per caso nella gestione del contenzioso pendente sull’Irap.

Ssn: in Gazzetta le regole per i fondi sanitari integrativi

 Tre giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativo all’attuazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale: in particolare, questo fondamentale provvedimento va a spiegare quali sono le prestazioni vincolate che i fondi stessi e gli enti, oltre alle casse e alle società di mutuo soccorso a fine assistenziale, devono erogare oltre il 20% del totale per beneficiare delle agevolazioni fiscali che sono state introdotte dal Tuir. Un’altra importante disposizione del decreto è, inoltre, quella che concerne il funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari. Tali fondi sono stati specificamente istituiti dal Decreto legislativo 502 del 1992, ma col passare degli anni vi sono stati vari interventi volti a delimitarne l’ambito di intervento. Secondo il decreto ministeriale citato in precedenza, le prestazioni chiamate in causa ai fini tributarie sono quelle socio-sanitarie rivolte a persone non autosufficienti (ad esempio, l’aiuto domestico), quelle orientate al recupero sanitario di soggetti temporaneamente inabili per infortunio o malattia (cure termali e percorsi riabilitativi) e le prestazioni odontoiatriche.