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Mini Aspi, scaduto il termine

E’ scaduto ieri il termine per presentare domanda per il sussidio di disoccupazione Inps, vale a dire la Mini Aspi entrata in vigore il 1 gennaio 2013. La Mini Aspi è una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.

Per ottenere la nuova disoccupazione, bisogna essere stati assunti come dipendenti per almeno 78 giorni durante lo scorso anno e aver versato, da almeno 24 mesi, uno o più contributi contro la disoccupazione. Per accedere alla disoccupazione Mini aspi il contribuente deve essere in stato di disoccupazione, presentare una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e far valere almeno due anni di assicurazione.

La legge di stabilità ha introdotto delle modifiche Aspi e mini Aspi, stabilendo che quest’ultima sarà corrisposta mensilmente per un numero di settimane, pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ricordiamo che l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha previsto che la domanda di accesso alla prestazione Aspi e mini Aspi dovrà avvenire esclusivamente per via telematica:

– via WEB inserendo il proprio PIN e seguire le istruzioni scaricabili (seguendo il percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili – Indennità ASpI).
– Contact Center chiamando il numero telefonico 803164
– Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto

Sempre su Internet sarà poi possibile controllare lo stato di avanzamento della propria richiesta di disoccupazione, sul sito Inps, selezionando il link Domande ASpI,  MiniASpI e MiniASpI 2012 da Sportello virtuale.

La legge di stabilità prevede inoltre nche che alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applichino le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.