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Circolare dell’Inps sull’indennità dei frontalieri in Svizzera

La circolare numero 50 diffusa pochi giorni fa dall’Inps ha avuto come oggetto specifico l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (vedi anche Capitali oltrefrontiera, accordo Italia-Svizzera). L’accordo bilaterale tra Roma e Berna è stato prorogato di sette anni nel 2002, poi si è deciso di non proseguire oltre. Ecco perché dal 2009 sono stati applicati alla nazione elvetica i regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, con norme molto specifiche sulla disoccupazione dei frontalieri.

In base alle disposizioni più recenti, poi, il soggetto disoccupato che risiede nel nostro paese e che è frontaliero in Svizzera riceve le prestazioni a seconda della legislazione dello stato membro in cui è residente, come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa. Come si presentano esattamente tali domande? Entrando maggiormente nel dettaglio, c’è da dire che le domande di indennità di disoccupazione vanno presentate avvalendosi della sola modalità telematica. I canali possibili sono tre, vale a dire Internet (tramite Pin attraverso il portale dell’Inps), i patronati e gli intermediari dell’ente previdenziale e il contact center. Nel caso si decida di sfruttare il web, bisogna indicare nel campo denominato “qualifica-categoria” che si è un frontaliero in Svizzera.

Per quel che concerne poi gli aspetti operativi, essi sono stati già precisati in una circolare dell’Istituto dello scorso mese di gennaio. In particolare, le informazioni sui periodi di assicurazione dovranno essere rilevate dal documento portatile U1, altrimenti bisogna far riferimento all’istituzione estera, la quale provvederà a fornire tutte le informazioni richieste. Un ultimo cenno lo merita la gestione del periodo transitorio. In effetti, un anno fa alcune domande sono state respinte in quanto presentate oltre i termini, ma stavolta si è pensato di venire incontro a chi ha inoltrato la domanda in questione nei termini previsti, ma in ritardo rispetto alla scadenza relativa alla presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria.