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La mediazione tributaria si allarga anche agli atti emessi dal Territorio

Con la circolare n. 49/T del 28 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione tributaria a seguito dell’accorpamento Entrate – Territorio avvenuto in data 1 dicembre 2012. Il provvedimento normativo in particolare stabilisce che l’istituto deflativo del contenzioso potrà essere applicato anche per atti emessi dall’agenzia del Territorio purché di valore non superiore a 20 mila euro.

La circolare 49/T ricorda i meccanismi dell’istituto e l’ambito di applicazione. In particolare la mediazione potrà essere applicata agli atti emanati dall’agenzia delle entrate con valore inferiore a 20 mila euro e con data posteriore al 1° aprile 2012 (data di entrata in vigore dell’istituto). Con la presentazione obbligatoria del reclamo si avvia una fase preliminare volta a constatare se vi sia la possibilità di arrivare ad una transazione con il fisco con il pagamento di imposte ridotte e sanzioni agevolate.

A seguito dell’accorpamento la mediazione potrà essere applicata anche per controversie relative a:

  • Avviso di liquidazione del tributo;
  • Avviso di accertamento del tributo;
  • Ruolo;
  • Provvedimento di irrogazione sanzioni;
  • Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni o oneri accessori;
  • Diniego o revoca di agevolazioni;
  • Ogni altro atto per il quale viene prevista l’autonoma impugnazione.

Per quanto riguarda i ricorsi inerenti ad esempio le impugnazioni di rendite catastali, la mediazione non potrà essere applicata in quanto riguardano vertenze per le quali il valore non è determinato.

LA circolare inoltra ricorda che gli atti potenzialmente oggetto di mediazione devono essere emanati con data posteriore al 30 novembre 2012, in quanto a partire dal 1° dicembre 2012 si è avuto l’accorpamento tra le due agenzie. Per quanto riguarda invece l’impugnazione di rifiuti taciti di rimborsi, la circolare stabilisce che alla data dell’1 dicembre 2012 non devono essere decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (in quanto maturerebbe il tempo per la configurazione del silenzio rifiuto). Infine l’ufficio a cui va inoltrata domanda è quello che emanato l’atto oggetto di mediazione.