Home » INPS » Inps: chiarimenti sui congedi per maternità e paternità

Inps: chiarimenti sui congedi per maternità e paternità

I benefici e i vari congedi che sono concessi ai dipendenti in caso di maternità e paternità sono tra i più importanti di quelli che concede l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: non è quindi un caso se lo stesso ente ha deciso di rendere pubblici alcuni chiarimenti a tal proposito. Che cosa c’è da dire in questo senso. La circolare 139 di due giorni fa ha preso come punto di riferimento il recente Decreto legislativo del 18 luglio scorso, il quale ha avuto come obiettivo principale proprio quello di portare un po’ d’ordine in questa materia. Nello specifico, i casi che sono contemplati sono soprattutto quelli relativi al congedo di maternità in caso di una interruzione di gravidanza posteriore ai 180 giorni e al decesso del figlio al momento della nascita o nei congedi successivi al parto.

In pratica, il datore di lavoro non può assegnare degli incarichi alle dipendenti che si trovano in un avanzato stato di gravidanza e nemmeno nell’arco temporale del cosiddetto puerperio; di conseguenza, lo stesso datore può incorrere in sanzioni penali gravi, anche nell’ipotesi in cui la stessa lavoratrice avesse acconsentito a svolgere le proprie funzioni. C’è comunque la possibilità di rinunciare in parte al congedo post-partum. Ci sono però anche altre ipotesi da approfondire nel dettaglio.

Ad esempio, se il bambino muore al momento del parto o nei congedi, bisogna presentare all’Inps stesso il certificato di decesso o una dichiarazione sostitutiva che rispetti i termini di legge (ogni chiarimento è contenuto nel Dpr 445 del 2000, recante il “Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa”: l’articolo 46 si occupa di questo ambito). Le attestazioni mediche e la data in cui si è ripresa l’attività lavorativa sono altri due elementi essenziali da questo punto di vista. Infine, vi sono chiarimenti anche in merito alle adozioni, con i riposi che possono essere sfruttati dai genitori adottivi o affidatari entro 365 giorni dall’ingresso in famiglia del minore.