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Il nuovo regime dei minimi: i requisiti

Il Dl 98 del 2011 ha notevolmente rivisitato la disciplina fiscale inerente il regime dei minimi rendendolo ancora più appetibile rispetto al passato ( aliquota forfettaria del 5 % sui redditi dichiarati) ma restringendo il campo degli eventuali beneficiari.

A partire dal 1° gennaio 2012 infatti i contribuenti che nel 2011 hanno beneficiato del vecchio regime hanno dovuto effettuare un test per capire se potevano ancora rientrare all’interno del cosiddetto regime dei “super minimi” oppure se fossero esclusi. Il regime, così come disposto dalle nuove modifiche legislative, continua a non poter essere applicato per i soggetti non residenti in Italia, per i contribuenti che si avvalgono di particolari regime di favore dettati da particolari discipline normative (agricoltura, editoria, ecc.), per i soggetti che effettuano cessioni di fabbricati, anche porzioni, e per chi effettua cessione di automobili.

Restano in ogni caso in vigore anche i vecchi requisiti previsti dalla vecchia disciplina dei minimi. Pertanto il regime agevolativo potrà essere applicato dai soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Hanno compensi o ricavi non superiori a 30 mila euro in un anno solare (a tal fine non rilevano comunque i compensi o ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore o parametri);

  • Non hanno comunque effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate ( art. 8, 9, 71 e 72 del Dpr 633/72);

  • Non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori, anche assunti per un progetto o collaborazione;

  • Non hanno erogato utili ad associati in partecipazione per soci che apportano esclusivamente lavoro;

  • Non hanno acquistato nei tre anni precedenti rispetto a quello di entrata in vigore del regime, beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro (anche attraverso locazione o contratti di appalto).

Fra le novità più importanti vi è sicuramente quella del limite di un quinquennio di permanenza nel regime a meno che il contribuente non abbia meno di 35 anni ( in questo caso si potrà proseguire sino al compimento del trentacinquesimo anno di età).