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Regime dei superminimi: il forfait del 5%

Il nuovo regime dei cosiddetti “superminimi” merita ancora un approfondimento per tutti i titolari di partita Iva. In particolare, questo novero prevede un forfait pari al 5% e può essere applicato dalle persone fisiche, ma anche dai soggetti più giovani e da coloro che hanno perso il lavoro: le categorie appena elencate avranno quindi la possibilità di applicare il regime stesso per quel che riguarda l’anno in cui l’attività è stata avviata e per i seguenti quattro di fila. In pratica, il regime include le persone fisiche che hanno rispettato due requisiti specifici, vale a dire l’avvio di una attività di impresa, un’arte o una professione, e la scelta della data in cui hanno intrapreso questa stessa attività, la quale deve essere successiva al 31 dicembre del 2007.
MODELLO FATTURA CONTRIBUENTI MINIMI 2012
Che cosa succede oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello d’inizio? In questo caso, il regime dei superminimi rimane sempre valido, ma è comunque necessario che non si vada al di là del periodo di imposta in cui è stato compiuto il trentacinquesimo anno di età, come previsto espressamente dalla legge. Ovviamente, come ricordato in più occasioni, la nuova attività non può essere in alcun modo una mera prosecuzione di quella precedente, svolta sotto forma di lavoro dipendente o anche autonomo, senza invece fare riferimento a quel caso in cui l’attività precedente era rappresentata da un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio delle arti e delle professioni.

L’APERTURA DELLA PARTITA IVA E IL REGIME DEI SUPERMINIMI

Risalgono alla fine dello scorso anno le disposizioni di Attilio Befera, direttore della nostra amministrazione finanziaria, il quale ha dettato alcune istruzioni relative al forfait del 5% già citato in precedenza, e alla contabilità agevolata che è invece destinata ai vecchi minimi. In conclusione, occorre ricordare come in tale regime tutti i compensi e tutti i ricavi vengono esclusi dalla ritenuta d’acconto (aliquota del 20%) e dalla tassazione Iva e Irap.