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Come perfezionare il ravvedimento del 770

A maggio è stato introdotto il pacchetto informatico per la compilazione del 770: fra due settimane esatte, invece, bisognerà fare i conti con la scadenza fiscale relativa al ravvedimento di questo stesso modello. Questo vuol dire che i sostituti d’imposta, tra cui anche le amministrazioni statali, avranno tempo fino al prossimo 19 dicembre per regolarizzare la loro situazione: in effetti, il termine ultimo in questione si riferisce a quei soggetti che lo scorso anno hanno versato somme o valori che sono soggetti a ritenuta alla fonte, oppure che hanno corrisposto dei contributi previdenziali e assistenziali che si riferiscono all’Inps e all’Inpdap, ma che hanno mancato l’appuntamento del 20 settembre scorso, quello utile per il 770 semplificato e ordinario.

La presentazione “riparatoria” viene perfezionata soltanto attraverso la modalità elettronica, sia in modo diretto che attraverso degli intermediari abilitati. Per la regolarizzazione vera e propria del documento tributario in questione è necessario sfruttare l’F24, utile per versare la sanzione in forma ridotta; c’è comunque da sottolineare che le pene per le eventuali violazioni sul versamento dei tributi, nel caso di mancata regolarizzazione, rimangono valide. Il codice tributo da usare in tal caso è il numero 8911, il quale contempla le violazioni relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e all’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva).

Il ravvedimento operoso è espressamente previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo numero 472 del 1997 (“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”). Le ipotesi contemplate sono diverse. Ad esempio, viene presa in considerazione la dichiarazione effettuata in maniera tardiva o integrativa entro novanta giorni dalla scadenza prevista. Un’ulteriore ipotesi è quella dell’omesso o insufficiente pagamento delle ritenute: la classica sanzione ammonta al 30%, ma quest’ultima percentuale si riduce a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, nel caso di un ritardo non superiore ai quindici giorni.