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Cartelle esattoriali Equitalia

 

Parliamo ancora di cartelle esattoriali, e di un nuovo pronunciamento da parte dell’Ifel (Istituto per la finanza e l’economia locale) giunto in seguito alle nuove norme introdotte dalla legge di stabilità.

La cartella di pagamento è il primo passo dell’attività di riscossione da ruolo. Equitalia può recapitarla al in più modi:

  • attraverso un ufficiale di riscossione;
  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • con affissione all’albo comunale.

Entrando più nel merito, si parla di sospensione della riscossione coattiva presso soggetti abilitati alla riscossione di entrate per conto di terzi, se viene presentata una dichiarazione motivata del debitore. Si fa riferimento alla legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Le cartelle di Equitalia sono annullabili se sussiste una delle seguenti ragioni:

  • prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore,

Cosa può fare il contribuente? Entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, può presentare istanza di sospensione, mettendo in luce che la cartella di pagamento è interessata da uno dei motivi sopra elencati. Seguirà un controllo dell’ente creditore, e poi l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia. Se i documenti risultano inidonei, Equitalia può legalmente proseguire il suo processo di richiesta del credito.

Le nuove disposizioni varranno anche per le cartelle emesse prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, e cioè prima dell’1 gennaio 2013. Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda di sospensione, l’ente creditore ometta di inviare una comunicazione, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Nel caso in cui il contribuente produce documentazione falsa per motivare la propria posizione, oltre alla sanzione penale dovrà anche subire la sanzione amministrativa che varia dal 100 al 200 per cento delle somme dovute con un minimo di 516 euro.