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Bonus energetico per tutti i soggetti e tutti gli immobili

La sentenza n. 94/01/13 del 21 giugno 2013 da parte della Commissione tributaria provinciale di Varese è giunta a chiarire che la detrazione fiscale che è connessa alle spese di riqualificazione energetica spetta, in maniera indiscriminata, a tutti i soggetti – imprenditori e non imprenditori – e per qualsiasi tipologia di immobile, e quale che sia l’utilizzo che se ne faccia.

Una posizione – quella della Ctp – che appare essere particolarmente interessante, oltre che in netto contrasto con quella già espressa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 340/e del 2008.

Proprio sulla base di tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’agevolazione, valutato che la normativa fiscale energetica sarebbe fondamentalmente finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, attraverso l’attribuzione di un beneficio che dovrebbe intendersi come riferibile solamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Pertanto, nell’ipotesi – peraltro non certo rara – di lavori effettuati su immobili locati a terzi, il locatore non avrebbe diritto ad alcune detrazione (vedi anche questo nostro interessante approfondimento sulle novità riguardanti il bonus sul risparmio energetico al 65%, di cui abbiamo parlato poche settimane fa).

La Ctp di Varese è invece intervenuta in maniera radicalmente opposta, affermando che le agevolazioni sono riferibili a tutti i tipi di immobili, indipendentemente dall’utilizzo diretto o indiretto, e per ogni tipo di contribuente. Stando al tenore letterale della sentenza, infatti, “la finalità sociale dell’agevolazione è quella di incentivare il risparmio energetico, posto che il territorio italiano dipende da altri per le fonti energetiche primarie, con conseguenze negative sull’economia del paese”.

Pertanto, il beneficio fiscale “ha un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria, sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito d’impresa”. Il diritto trova quindi conferma anche nel resto della norma e nei decreti attuativi, i quali non prevedono concrete limitazioni.