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Anziani e sorveglianza scolastica: il contributo è imponibile ai fini Irpef

Con l’inizio imminente del nuovo anno scolastico, capiterà di sicuro di incontrare sulle nostre strade quegli anziani che sono soliti svolgere un importante servizio di vigilanza e assistenza davanti agli istituti: sono soprattutto le scuole elementari a fruire di tale attività, retribuita attraverso un apposito contributo che viene erogato su delibera della giunta comunale. Per l’appunto, questo stesso contributo come va considerato ai fini dell’imposizione fiscale? Volendo essere più precisi, bisogna comprendere con precisione se esso è imponibile ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Anzitutto, occorre sottolineare come il compenso in questione per la vigilanza scolastica e l’assicurazione della sicurezza (di solito si aiutano i bambini e gli scolari ad attraversare la strada bloccando appositamente il traffico) rappresenta un vero e proprio reddito imponibile ai fini dell’Irpef, dunque possiamo qualificarlo tranquillamente come un reddito che dipende dall’assunzione di obblighi di fare. Questo vuol dire che ha senso una assimilazione dello stesso ai redditi di lavoro dipendente. In questo caso, dunque, bisogna rifarsi al dettato dell’articolo 50 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: si tratta della sezione del decreto che è dedicata proprio ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e la lettera I del primo comma in questione parla chiaramente di assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né il capitale né il lavoro.

Per l’assimilazione a cui si sta facendo riferimento, inoltre, l’uso in lavori utili dal punto di vista sociale non deve derivare soltanto da una applicazione diretta della legge, in quanto è sufficiente che si verifichi il tutto in modo conforme alle disposizioni di legge. Di solito, le persone anziane instaurano dei rapporti lavoratori con un ente locale (nella maggior parte dei casi il comune), pertanto si trovano a svolgere un servizio riconducibile alla stessa categoria reddituale dei compensi assimilati. L’ente in questione dovrà applicare le ritenute alla fonte, rilasciando una certificazione.