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Tonno rosso: l’Iva è al 20% e può essere rimborsata

La circolare 20/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare ieri ha riguardato, nello specifico, l’inquadramento della disciplina relativa alle quote di tonno rosso: i trasferimenti di queste ultime, infatti, sono assoggettabili all’Imposta sul Valore Aggiunto con un’aliquota di tipo ordinario (quindi del 20%). Si tratta, a conti fatti, di un diritto immateriale, pertanto il bene in questione può essere ammortizzato e se ne può richiedere anche il rimborso. I diritti relativi al tonno rosso vengono regolamentati dal ministero delle Politiche Agricole e si riferiscono all’adeguamento della pesca della flotta alla circuizione autorizzata nel nostro paese; tale pesca può essere considerata a tutti gli effetti un’attività imprenditoriale immateriale, così come possono esserlo le concessioni e le licenze.


I soggetti passivi possono trasferire questi diritti e il loro riferimento normativo in tal caso è quello dell’articolo 3 del Dpr 633 del 1972, il cui secondo comma precisa proprio che tra le prestazioni di beni e servizi soggetti all’imposta figurano anche le licenze. Sono questi i motivi che hanno portato la nostra amministrazione finanziaria a concludere in favore dell’aliquota ordinaria dell’Iva; inoltre, seguendo il dettato dell’articolo 30 dello stesso decreto (il rimborso dell’eccedenza può essere richiesto limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili), si procede il rimborso, totale o parziale, dell’eccedenza che è detraibile, quando si fa riferimento a un importo complessivo che supera la quota di 2.582,28 euro al momento della presentazione della dichiarazione.

Il decreto Iva rappresenta una vera miniera di informazioni in tal senso e non poteva essere diversamente: l’articolo 38-bis del testo, relativo all’esecuzione dei rimborsi, prevede che questi ultimi avvengano perfino negli archi temporali inferiori all’anno, attraverso la presentazione del modello TR, nell’ipotesi in cui si pongano in essere degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili per un totale superiore ai due terzi dell’ammontare di acquisti e importazioni imponibili ai fini dell’imposta stessa.