Irap: taglio per aziende in perdita, ipotesi poco convincente

Il Governo ha intenzione di “spendere” un paio di miliardi di euro per tagliare l’Irap, ma c’è grande incertezza sulla platea di imprese che potranno beneficiarne; estendere il beneficio a tutte, infatti, rappresenterebbe una misura non solo dispersiva, ma anche di scarsa efficacia, ragion per cui nelle ultime ore si sta pensando di ridurre l’imposta alle imprese che chiudono il bilancio in perdita; questo al fine di evitare che sulle imprese in rosso lo Stato vada ulteriormente a gravare sul bilancio con il prelievo dell’Irap che, lo ricordiamo, non è un’imposta sul reddito. Ma trattasi di una buona idea? Ebbene, l’ipotesi di tagliare l’Irap alle aziende in perdita non entusiasma la CGIA di Mestre, la quale nei giorni scorsi, invece, aveva avanzato la proposta di tagliare l’Irap a quelle imprese con partita IVA ma senza dipendenti, ovverosia alle ditte individuali che, come tra l’altro emerso da alcune sentenze della Corte di Cassazione, l’imposta non la dovrebbero pagare in base al fatto che i titolari di queste micro imprese non hanno lavoratori a carico.

Irap: autonomi senza dipendenti, proposta di abolizione

In Italia c’è un vero e proprio esercito di lavoratori autonomi che svolgono un’attività con partita IVA ma non hanno dipendenti; sono tantissimi infatti i lavoratori, giovani e meno giovani, titolari di una ditta individuale nata molto spesso a seguito di un rapporto di lavoro subordinato “camuffato”, visto che molti di questi soggetti hanno un unico committente. E visto che si parla di questi tempi di riduzione dell’Irap, perché non sopprimerla del tutto proprio a favore del popolo delle partite IVA senza dipendenti? A porsi la domanda, ed a formulare una proposta in tal senso, è la CGIA di Mestre, la quale tra l’altro ricorda come questi lavoratori autonomi paghino l’Irap anche se la Corte di Cassazione, con almeno quattro sentenze, si è espressa quest’anno in favore del “non pagamento” dell’imposta visto che questa classe di lavoratori, non avendo dipendenti, non gestisce un’attività che possa definirsi autonomamente organizzata.

Deducibilità limitata per le ristrutturazioni senza quote di ammortamento

La risoluzione 99/E dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come, ai fini del reddito da lavoro autonomo, le spese sostenute per ristrutturare un immobile non acquisito a titolo oneroso sono soggette a deduzione nel limite del 5% del costo complessivo dei beni da ammortizzare, per quel che riguarda l’anno in cui sono state sostenute: inoltre, è possibile rinviare al quinquennio successivo nel caso l’immobile sia stato fatto pervenire al professionista a titolo gratuito. La precisazione dell’Agenzia è arrivata in risposta a un caso che vedeva coinvolto uno studio associato che intendeva portare a ristrutturazione un fabbricato proprietà di terzi; c’è comunque da dire che, nel caso in questione, la detrazione dell’Iva non può essere applicata se la costruzione è stata accatastata come unità abitativa. I principali chiarimenti sul caso per cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate sono due: anzitutto, la possibilità di dedurre le spese di ristrutturazione secondo il regime dei beni strumentali, e poi, la detraibilità dell’Iva nel caso vi sia un cambiamento di destinazione d’uso.