L’Agenzia delle Entrate, con una apposita circolare, la numero 54/E emanata in data odierna, giovedì 28 ottobre 2010, ha ufficialmente teso la mano nei confronti di quei soggetti economici che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) devono comunicare in via telematica le operazioni effettuate con soggetti che si trovano nei Paesi inseriti nella cosiddetta “black list“. Nel dettaglio l’agevolazione, ai fini sanzionatori, consiste nel non applicare sanzioni nel caso in cui i contribuenti interessati provvedano a sanare le eventuali violazioni entro e non oltre la data del 31 gennaio del 2011 presentando i relativi modelli di comunicazione integrativa. Nel dettaglio, sono previste zero sanzioni per le possibili violazioni inerenti la compilazione dei modelli per il periodo da luglio a novembre per i contribuenti chiamati all’invio mensile, e da luglio e fino al mese di settembre per quelli che hanno invece le scadenze trimestrali.
obbligo comunicazione
Paradisi fiscali: obbligo comunicazione telematica operazioni
A partire dallo scorso 1 luglio 2010, per le transazioni effettuate con i Paesi appartenenti alla cosiddetta “black-list”, ovverosia quelli a fiscalità privilegiata, scatta l’obbligo di comunicazione attraverso uno specifico canale telematico. A farlo presente nella giornata di ieri, martedì 6 luglio 2010, è stata l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare come siano pronte le indicazioni e tutte le specifiche tecniche per poter trasmettere le operazioni relative a prestazioni, acquisto e vendita di servizi con quei paesi in “black-list” individuati da appositi Decreti del maggio del 1999 e del novembre del 2001 del Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Occorre quindi trasmettere un modello dedicato anche se con questi Paesi, ed in particolare con operatori economici che risultano essere domiciliati o residenti nei Paesi e nei territori a fiscalità privilegiata, viene effettuata una sola operazione.
Lista nera Ocse: dal 1° luglio via alla comunicazione delle transazioni
Mancano soltanto cinque giorni dal momento in cui comincerà a essere effettivo l’obbligo di comunicazione di quelle transazioni che vedono coinvolti i clienti e i fornitori degli stati che figurano nella cosiddetta “black list” dell’Ocse (i paradisi fiscali più “tenaci” in questo senso): in effetti, dal prossimo 1° luglio, l’Agenzia delle Entrate dovrà ricevere i modelli telematici che sono stati predisposti mediante l’apposito provvedimento dello scorso 28 maggio. L’ambito di riferimento di questi adempimenti è molto vasto e riguarda sostanzialmente ogni operazione che è rilevante ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto e che è stata posta in essere da soggetti che risiedono, che hanno il domicilio o che si sono stabiliti in uno dei paesi sopracitati. I dubbi e le perplessità sono comunque ancora moltissimi. In pratica, l’obbligo in questione si riferisce alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che hanno avuto qualche contatto con operatori appartenenti alla black list: gli elementi da indicare in questo senso sono diversi, tra cui il codice fiscale, l’importo delle operazioni (distinguendo tra quelle imponibili e quelle non imponibili), ma anche l’importo complessivo dell’imposta.