Modello Iva 2011: le bozze sono già online

Sono già online, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, i modelli sull’imposta sul valore aggiunto (Iva) a valere sul 2011 ed in versione “bozza”. A darne notizia nella giornata di ieri è stata l’Amministrazione finanziaria dello Stato nel far presente, quindi, come i modelli Iva, seppur provvisori, siano già posizionati sui blocchi di partenza. In particolare, sul sito Internet delle Entrate è da ora possibile prendere visione e scaricare un “pacchetto Web” rappresentato, nella loro versione provvisoria, dal modello Iva 2011, il nuovo modello base, il 74-bis nonché quello che ha il prospetto per le liquidazioni periodiche. Da quest’anno, tra l’altro, in ottemperanza alle nuove norme entrate in vigore si potrà dire addio al Modello VR, quello che, per intenderci è stato utilizzato per andare a chiedere il rimborso del credito Iva annuale. Tale modello, infatti, è stato soppresso con la conseguenza che, a partire dal mese di febbraio del 2011, il rimborso dell’imposta da parte dei contribuenti Iva potrà essere richiesto in sede di dichiarazione annuale.

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Iva di gruppo: online la bozza del nuovo modello

E’ online, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, la nuova bozza del modello Iva 26. A darne notizia in data odierna, lunedì 15 novembre 2010, è stata proprio l’Amministrazione finanziaria dello Stato nel precisare come il modello, trattandosi di una bozza, costituisce la versione provvisoria per quel che riguarda le adesioni alle procedure di liquidazione dell’Iva di gruppo che si andranno a fare con il modello Iva 26 definitivo in sostituzione dei modelli Iva 26 e 26-bis cartacei. Ma chi deve utilizzare questo nuovo modello per cui oggi l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il taglio del nastro? Ebbene, la presentazione del modello Iva 26, comprendendo anche le eventuali variazioni che saranno intervenute dopo l’adesione, spetta a quelle società o a quegli enti controllanti che si avvalgono, per quel che riguarda l’imposta sul valore aggiunto (Iva), della particolare procedura di compensazione dell’imposta. La presentazione del modello Iva 26 dovrà avvenire per via esclusivamente telematica a fronte della bozza presente sul sito Internet delle Entrate assieme alle istruzioni utili per una corretta compilazione.

Categorie IVA

Omesso versamento Iva: sanzioni amministrative e penali

Per i contribuenti Iva l’omesso pagamento dell’imposta, o il pagamento in misura insufficiente, può portare sia a sanzioni amministrative, sia a sanzioni penali. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla scadenza del versamento del saldo dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) per il 2009, che deve essere effettuato entro il 16 marzo 2010. In particolare, il pagamento dell’imposta in misura insufficiente, o l’omesso versamento, fanno scattare una sanzione pari a ben il 30% dell’importo totale o parziale non versato. Inoltre, se nel periodo di imposta il contribuente omette versamenti Iva per importi che, in base alla dichiarazione annuale, superano i 50 mila euro, allora scattano le sanzioni penali, ovverosia la punibilità con la reclusione per un periodo minimo di sei mesi e massimo due anni. In merito l’Amministrazione finanziaria precisa che la punibilità non scatta per effetto di un ritardo del versamento dell’imposta rispetto alle scadenze previste, ma quando l’omissione del versamento, per importi sopra i 50 mila euro, si protrae fino alla data del 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Iva: L’imposta generali sugli scambi

L’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) è un’imposta che è stata introdotta dalla legislazione europea: la disciplina principale di tale tributo è contenuta nel D.P.R. 633/1972 e in alcune direttive europee, per quanto riguarda il livello comunitario. Le modalità di applicazione di un’imposta generale sugli scambi possono essere di tre tipi: 1)imposta monofase, la quale colpisce in una sola fase del processo di produzione del bene; 2)imposta plurifase cumulativa, che invece colpisce in tutte le fasi di tale processo; 3)imposta plurifase non cumulativa, la quale si applica solo all’incremento di valore realizzato in una determinata fase. I soggetti passivi dell’Iva sono gli imprenditori, gli esercenti arti e professioni e tutti quei soggetti che effettuano importazioni intracomunitarie. Esistono diverse aliquote in Italia da applicare ai vari beni: un’aliquota del 4% per i beni di prima necessità e le abitazioni, 10% per servizi turistici e recupero edilizio, 20% che rappresenta l’aliquota ordinaria.