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Separazione coniugale: possibile sconto Irpef a un unico genitore

Le conseguenze relative a una separazione coniugale non sono mai né allegre né vantaggiose dal punto di vista economico: l’Agenzia delle Entrate è però voluta correre in soccorso di quel coniuge che rimane senza alcun tipo di reddito, prevedendo per questo specifico contribuente lo sconto dell’Irpef per i figli a carico da trasferire all’altro coniuge. Vi sono, però, delle condizioni ben precise da rispettare, vale a dire l’accordo pieno tra le due parti; in realtà, la nostra amministrazione finanziaria fa riferimento a divorzi e separazioni come caso estremo dello sconto fiscale in questione. Tutte queste disposizioni sono contenute, per la precisione, nella risoluzione 143/E pubblicata lo scorso 30 dicembre, un documento fondamentale proprio per i genitori separati.


La fruizione per intero della detrazione dell’Irpef può essere posta in essere soltanto nell’ipotesi in cui i due soggetti coinvolti abbiano raggiunto un accordo completo; si tratta, infatti, della specificazione del “diverso accordo fra le parti” prevista dalla legge, visto che di norma lo sconto tributario relativo ai figli viene diviso a metà. Tra l’altro, molto dipende dall’affidamento congiunto della prole, in quanto nel caso di un solo genitore affidatario, la detrazione spetta esclusivamente a quest’ultimo.

L’intesa che può essere raggiunta e sottoscritta in tal senso ha una finalità importante: in effetti, il fine ultimo è quello di ripartire la somma agevolata al 50%, o, al limite, quella di attribuire l’intero totale a colui che può vantare un reddito più alto tra i due, ipotesi che è valida anche nell’affidamento congiunto. E cosa accade, invece, se la detrazione non viene sfruttata per incapienza dell’Irpef? L’incapiente è colui che, guadagnando un salario inferiore alle soglie minime, non subisce alcuna tassazione sul reddito, per cui è possibile attribuire all’altro genitore lo sconto non fruito, salvo un accordo diverso, oppure si può spartire l’importo a metà quando subentra l’assegnazione congiunta dei figli.