Gli utili che una società cooperativa provvede a generare non sono distribuibili fino al momento in cui le riserve indivisibili, spese a copertura delle perdite, non vengono ricostituite; se non si rispetta questa disposizione, viene a decadere l’agevolazione fiscale che tende a escludere le somme dall’imponibile. Il chiarimento, in questo senso, è arrivato tramite la risoluzione 216/E, documento che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica che era stata richiesta da una confederazione. La nuova disciplina civile, in proposito, prevede che questo tipo di riserve possono essere utilizzate solamente dopo l’esaurimento delle riserve divisibili; per la precisione, l’articolo di riferimento è il 2545-ter. Dunque, le Entrate e il soggetto che ha avanzato l’istanza si trovano concordi da questo punto di vista: la norma civile e quella fiscale sono autonome e non vi è stata alcuna abrogazione di quella fiscale.