Home » COSAP » Frosinone: abolita tassa sui passi carrabili

Frosinone: abolita tassa sui passi carrabili

La tassa sui passi carrabili per il 2010 è stata sospesa nella provincia di Frosinone.

Ripianeremo la differenza da mancati introiti della tassa (circa un milione e 200mila euro) – ha spiegato il Presidente della Provincia di Frosinone, Antonello Iannarilli – con la piena applicazione degli oneri per la cartellonistica stradale. Sinora, invece, anche a causa del contenzioso in corso con la società che aveva l’appalto per la gestione della riscossione degli oneri, le entrate sotto questa voce sono state irrisorie.

La tassa sui passi carrabili, meglio nota come COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). Oggetto del Cosap sono le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, corsi, piazze ed infine sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni e delle province.

Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in:

permanenti: ovvero quelle concesse a tempo indeterminato che di solito superano almeno un anno e che non necessitano di rinnovo annuale (sono i passi carrabili, chioschi, intercapedini, griglie, lucernari, banchi del mercato, aree distribuzione carburanti, cavi e condutture;

temporanee: occupazioni concesse, diversamente da quelle di cui sopra, per una durata inferiore all’anno.

Deve pagare il canone il Canone Cosap il titolare dell’atto di concessione. La concessione è strettamente personale ed è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi. Tutte le occupazioni permanenti di suolo devono essere autorizzate da una concessione rilasciata dai Centri di Responsabilità competenti. Nell’atto di concessione sono indicati il luogo e la durata dell’occupazione, l’estensione dello spazio concesso, il canone e le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione (il comune può infatti imprre dele condizioni all’occupante). Una volta concessa l’autorizzazione, questa è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato e con preavviso non inferiore a sei mesi; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.