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Aliquota ICI e calcolo dell’imposta

L’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) è una tassa che deve essere pagata da chi é proprietario di un immobile, nello specifico fabbricati, aree fabbricabili e terreni presenti nel territorio italiano, qualunque sia l’uso a cui sono destinati. Nata come Imposta straordinaria sugli immobili, ha preso la forma attuale con il dl del 30/12/1992, n. 504. Negli anni questa imposta ha rappresentato una delle più consistenti entrate per lo Stato. L’imposta era dovuta da tutti i proprietari, ma da alcuni anni è stata introdotta l’esenzione per coloro che utilizzano la proprietà quale abitazione principale.

Come si calcola questa tassa?

E quale aliquota ICI applicare? Innanzitutto dobbiamo chiarire che non esiste un’aliquota fissa, essa viene determinata  da ogni singolo Comune con un’apposita delibera ogni anno. Non c’è quindi  un’aliquota ICI unica nazionale. L’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo del 4 per mille ed un massimo del 7 per mille tra cui è possibile spaziare, anche da un anno all’altro, Un comune può per esempio, nel 2010 applicare un’aliquota del 4 per mille, l’anno successivo una del 5 per mille e l’anno ancora seguente una del 7 per mille. Le aliquote variano da Comune a Comune e di anno in anno, talvolta anche in misura importante, a seconda delle esigenze dell’ente locale. Il comune può anche deliberare delle detrazioni.

Facciamo un esempio pratico?

Per il calcolo dell’ICI dobbiamo partire dalla rendita catastale che potrà essere acquisita direttamente con una visura al catasto di appartenenza. Esempio: Fabbricato di rendita catastale di 1000 euro, , se il comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota del 5 per mille e una detrazione di 120 euro. Si calcola così:

1. 500 * 105% * 100 = 52.500 euro (base imponibile ICI)
2. 52.500 * 5‰ = 262,5 euro (imposta lorda)
3. 262,5 – 120 (detrazione) = 142,5 euro (imposta netta)

Ma quando si paga l’Ici?

La liquidazione dell’imposta prevede il versamento di due rate del 50%, quindi: metà entro giugno e l’altra metà entro dicembre. Il contribuente può anche pagare l’intero importo entro giugno. Alcuni Comuni possono introdurre la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro dicembre.

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