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Tassazione sui conti esteri

Con il decreto Salva-Italia, il Governo Monti aveva definito la tassazione proporzionale relativa ai conti correnti detenuti all’estero in Paesi che garantivano un corretto scambio di informazioni. Le quote interessavano conti correnti e conti deposito ed erano così ripartite:

1 per mille in relazione al 2011, 1 per mille in relazione al 2012 e 1,5 per mille nel 2013. Gli scaglioni erano applicati a tutti i conti correnti detenuti all’estero senza un minimo di deposito.

Il Governo Tecnico in carica portato avanti da Monti ha definito poi con il DL 16/2012 la nuova regolamentazione relativa ai conti correnti detenuti all’estero. I dettagli circa la tassazione dei conti correnti o conti deposito (con o senza interessi indifferentemente) si leggono nel DPR 642/1972, articolo 8 comma H:

 Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta e’ stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

In altre parole la precedente tassazione del Governo introdotta con il decreto Salva-Italia è stata sostituita dall’imposta fissa di 34,20 euro; se lo scambio di informazioni nel sistema bancario non è però garantito o ritenuto sufficiente (come per il sistema bancario svizzero) allora l’imposta applicata ai conti ed ai depositi resta quella definita dal decreto salva-Italia, che invece decade per tutti gli altri tipi di conti correnti.

ESENZIONE BOLLO CONTI CORRENTI E LIBRETTI SOTTO I 5000 EURO

Il codice tributo relativo è stato pubblicato il 7 Giugno 2012 con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 4043 è il codice relativo all”‘imposta sul valore delle attività finanziare detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nei territori dello Stato  – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”

NUOVI CONTI CORRENTI DI BASE DAL 1° GIUGNO 2012

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