Il parquet flottante sconta l’Iva al 21%

Che tipo di Imposta sul Valore Aggiunto bisogna applicare su un parquet che viene definito come flottante? Anzitutto, bisogna precisare che questo termine identifica un pavimento che non ha bisogno di alcun tipo di collanti per posa; non si tratta di un chiarimento come un altro, visto che la definizione appena fatta ci fa capire come tale parquet non sia un bene finito, dunque l’Iva da applicare in tal senso è quella ordinaria, senza alcuna possibilità di agevolazione per quel che concerne l’acquisto. Se fosse stato un bene finito, l’aliquota sarebbe stata quella ridotta del 10%, mentre si deve fare riferimento a quella massima (21%), come accade per tutti i materiali di rivestimento.

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Agevolazioni risparmio energetico, proroga e nuove regole

Anche per tutto il 2011, e quindi fino al 31 dicembre del corrente anno, è stato prorogato il bonus 55%, ovverosia la detrazione fiscale per i costi sostenuti per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Ma a fronte del rinnovo della proroga annuale ci sono anche delle nuove regole da rispettare, a partire da quella legata alla ripartizione a rate del costo. Nel 2010, infatti, il bonus era fruibile suddividendolo in cinque rate di pari importo, mentre per l’anno in corso la ripartizione si allunga, raddoppiando, passando a dieci rate annuali di pari importo. Il bonus 55%, che non è altro che una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), o dall’imposta sul reddito delle società (Ires) dovuta annualmente in sede di dichiarazione dei redditi, è ammesso per interventi quali l’installazione di pannelli solari, la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Bonus energia: scattato l’invio dei dati per lavori pluriennali

Ha preso il via, a partire da ieri, la comunicazione obbligatoria dei dati fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il normale periodo d’imposta: è dunque possibile provvedere alla trasmissione dei dati riguardanti i lavori, i quali danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 55%, avviati nello scorso anno e che non sono stati portati a termine entro la data del 31 dicembre 2009. L’adempimento in questione è previsto, per essere più precisi, nell’articolo 29 del Decreto legge 185 del 2008 (il cosiddetto “decreto anticrisi”) e consente il monitoraggio costante dell’onere a carico del bilancio dell’Erario che deriva dall’agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; inoltre, la comunicazione è relativa anche agli interventi sugli involucri degli edifici, all’installazione dei pannelli solari e alla sostituzione degli impianti che provvedono alla climatizzazione invernale.