Alberghi: l’Iva è dovuta nel paese del committente

Anche quando si tratta di parlare di camere d’albergo ha senso introdurre la disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto: più in particolare, nell’ipotesi di prestazioni di intermediazione, allora l’Iva è dovuta nella nazione del committente, ma solo se quest’ultimo è anche un soggetto passivo dal punto di vista tributario. Cosa succede invece se lo stesso soggetto è un privato? L’imposta in questione è sempre dovuta, ma nel paese in cui viene posto in essere il servizio alberghiero, vale a dire nel posto in cui è ubicato con esattezza l’immobile coinvolto. Inoltre, i pasti e le bevande dell’albergo vengono a essere fornite, ma non come normale prestazione di ristorazione o di catering, se al contempo non si presenta anche un supporto per quel che concerne il consumo da effettuare in maniera immediata. Tutte queste disposizioni possono essere facilmente estrapolate da uno specifico testo normativo, il Regolamento 282 di quest’anno del Consiglio dell’Unione Europea.

Gran Bretagna, la detrazione dell’Iva viene prorogata

È la decisione 884 del 2007 del Consiglio Europeo il testo che consente alla Gran Bretagna di beneficiare di un’importante deroga per quel che concerne il regime ordinario dell’Imposta sul Valore Aggiunto: l’articolo 26 di questo stesso provvedimento, unitamente alla direttiva comunitaria 112 del 2006 (“Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto”), contiene tutte le specifiche del caso, tra cui il modo con cui applicare la detrazione fiscale. In effetti, si tratta di porre un limite pari al 50% alla detrazione in questione e in riferimento alla spesa di noleggio e per un leasing di vetture a uso promiscuo (monovolume e multiuso).