Attività agricole connesse: i chiarimenti delle Entrate

Quando una società cooperativa o anche un consorzio sono soliti porre in essere un’attività agricola di tipo connesso e che non dà luogo alla commercializzazione dei prodotti relativi ai soci, allora non c’è spazio per altre operazioni imponibili: lo stesso discorso vale anche per le vendite di beni da parte dei soci all’ente in questione e da quest’ultimo ai soggetti terzi. Si tratta di quanto è stato possibile ricavare dalla lettura della risoluzione 65/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a rendere pubblica nel corso della giornata di ieri. Che cosa vuol dire tutto questo in parole povere?

Redditi agrari: aggiornata la tabella delle attività connesse

Le attività agricole connesse sono descritte dall’articolo 2135 del nostro codice civile: dalla lettura di questo testo emerge come queste attività altro non siano che quelle esercitate dall’imprenditore agricolo e che hanno come obiettivo la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti. Inoltre, l’oggetto deve essere rappresentato da prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali. Questo elenco si può immaginare come lunghissimo e tra l’altro molti elementi sono stati aggiornati proprio in questi giorni. Quali novità bisogna attendersi? Fanno molto rumore le esclusioni eccellenti di diverse voci, tra cui possiamo citare sicuramente i prodotti da forno (rustici e pizzette non potranno beneficiare del favore fiscale finora goduto), ma gli elementi da annoverare sono anche altri.

Attività agricole connesse: ecco i beni collegati al Tuir

La pubblicazione che è stata effettuata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 settembre ha avuto una rilevanza notevole dal punto di vista fiscale e tributario, in particolare per quel che concerne l’ambito del settore primario: in effetti, un apposito testo normativo, il Decreto dello scorso 5 agosto (si tratta di una legge appositamente individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha provveduto a indicare nel dettaglio quali sono i beni che possono diventare oggetto delle cosiddette “attività agricole connesse” (come recita espressamente l’articolo 2135 del codice civile, queste attività sono quelle che sono poste in essere dall’imprenditore agricolo e che sono dirette alla conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione di un determinato fondo).