Soggetti residenti e compagnie estere di assicurazione

Come è stato opportunamente precisato dalla circolare 41/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a emettere nel corso della giornata di ieri, le imposte sui redditi di capitale di tipo assicurativo e sulle riserve dei rami vita beneficiano di un trattamento tutto particolare: nel dettaglio, esse vanno applicate anche da quei soggetti che sono soliti riscuotere i redditi che derivano da contratti stipulati da contribuenti residenti nel nostro paese con compagnie di assicurative di nazionalità straniera. In pratica, si potrà sfruttare questo documento in relazione alla scadenza del versamento dell’imposta sulle assicurazioni.

Decreto liberalizzazioni penalizza settori deboli?

Il decreto sulle liberalizzazioni che dovrebbe servire a rilanciare il Paese facendo leva sulla concorrenza nei settori strategici, secondo l’opposizione e secondo gli attori dei settori stessi presi in considerazione sembrerebbe essere assolutamente non equo e dannoso per le classi di lavoratori più deboli.

A parte il solito discorso sulla reale utilità delle liberalizzazioni per quanto riguarda la concorrenza, che vede smentita più volte la credenza che queste siano veramente di aiuto, quello che viene portato all’attenzione dell’opinione pubblica da quelle forze politiche contro il decreto è l’aspetto di equità che viene a meno.

Diciamo le cose come stanno: il settore bancario ed il settore assicurativo possono avere tutti i problemi del caso ma continuano “incredibilmente” ad avere profitti da record e stipendi di tutto rispetto per gli innumerevoli manager di medio e alto livello. Questi sono i due settori dove la concorrenza sembra non esserci ed i prezzi aumentano non solo tanto quanto basta per “coprire” l’inflazione ma anche 2-3-10 volte tanto, aumentando nel tempo il potere di questi due settori strategici.

Decreto Liberalizzazioni RC-Auto: cosa cambia?

Stretta fiscale per le imprese di assicurazione

L’emendamento depositato ieri dal relatore Antonio Azzollini (Pdl) fissa al 10% la quota di indeducibilità delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie del ramo vita. Con il secondo acconto Ires 2010 le società di assicurazione dovranno quindi fornire all’erario non meno di 88 milioni di euro. La manovra inoltre stabilisce che le modifiche hanno effetto nella misura del 50% anche sul versamento del secondo acconto dell’imposta sul reddito delle societa’ da pagarsi il 30 novembre.

La norma – leggiamo nella relazione – determina un incremento di gettito quantificabile in circa 234 milioni di euro su base annua, determinato applicando alla variazione delle riserve tecniche obbligatorie del ramo vita la percentuale di indeducibilita’ prevista. In base all’andamento medio delle variazioni rilevate l’incremento delle riserve in questione e’ risultato pari a circa 42 miliardi di euro nel 2009.