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Le società in nome collettivo e la gestione artigiani dell’Inps

I soci delle società in nome collettivo (Snc) possono essere iscritti alla Gestione Artigiani dell’Inps soltanto in un caso ben preciso: in effetti, è necessario che la maggioranza dei soci stessi (una persona se ne sono presenti due) svolga lavoro personale in maniera prevalente, anche in modo manuale. In aggiunta, il lavoro in questione deve essere preminente rispetto al capitale. Anche un anno fa si era parlato dello stesso tipo di ragione sociale, ma per un altro motivo, più precisamente dal punto di vista contabile (Snc e Sas: i chiarimenti sugli esercizi “a cavallo”). Tra l’altro, bisogna sottolineare anche un altro aspetto.

L’iscrizione all’albo degli artigiani può avere efficacia sotto il profilo costitutivo esclusivamente nell’ipotesi dell’ottenimento di un beneficio per l’impresa. Lo stesso discorso, al contrario, non può essere fatto per l’iscrizione ai ruoli Inps. Questo vuol dire che quando i soci di tale società personale partecipano alle lavorazioni in modo abituale e prevalente, allora possono essere iscritti alla gestione speciale a cui si è fatto riferimento in precedenza: tale casistica, infatti, non stride affatto con la mancata iscrizione all’albo. Tutte queste precisazioni e chiarimenti possono essere rinvenuti all’interno del recente messaggio numero 1996 che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso pubblico.

D’altronde, un utile appiglio è quello dell’articolo 6 della Legge 106 del 2011 (“Prime disposizioni urgenti per l’economia”, nella parte dedicata alla riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici). In effetti, si tratta di una disciplina che unisce idealmente l’imposizione contributiva all’esercizio reale e concreto dell’attività artigiana da parte del socio. Tale norma punta, almeno secondo il punto di vista dell’ente previdenziale, al contrasto delle situazioni irregolari, oltre al potenziamento dell’autonomia dell’istituto per quel che riguarda il controllo dei requisiti per attribuire all’impresa la qualifica di “artigiana”. La mancata iscrizione all’albo viene dunque consentita, a patto, però, che si rispettino le norme di legge per tale fattispecie.