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Lavori usuranti: Welfare e Tesoro istituiscono il modello

Via Veneto e Via XX Settembre: sono giunte da questi due indirizzi romani le disposizioni relative alle domande per l’accesso in via anticipata alla pensione di quei dipendenti che sono attivi nei cosiddetti lavori “usuranti”. Si tratta, infatti, delle due sedi ufficiali del Ministero del Lavoro e di quello dell’Economia, i quali hanno voluto tracciare un percorso netto e ben delineato per quel che concerne il comportamento che devono assumere le relative imprese. C’è un testo specifico a cui fare riferimento in questo caso, con all’interno tutte le semplificazioni dal punto di vista procedurale e le varie esigenze che sono state soddisfatte in merito alle richieste di imprese e organizzazioni sindacali.

In particolare, il fatto che tale adempimento sia piuttosto semplice viene testimoniato dalla circostanza che i soggetti coinvolti devono sfruttare un solo modello in formato elettronico: quest’ultimo documento si può reperire altrettanto semplicemente sul sito web dello stesso dicastero del Lavoro e va usato, ad esempio, per registrare le comunicazioni obbligatorie e quelle necessarie per monitorare in maniera precisa i lavoratori che pongono in essere un’attività che viene definita appunto “usurante” (il classico esempio è quello delle miniere, ma non solo). Che cosa prevede, inoltre, questo testo congiunto? Un’altra opportunità molto importante è rappresentata dal fatto che si possono introdurre altre semplificazioni oltre a quelle già menzionate, una opzione percorribile comunque soltanto in presenza di appositi atti realizzati con gli enti previdenziali.

Tale comunicazione, tra l’altro, va realizzata solamente con la modalità informatica. Al datore di lavoro viene richiesto, infine, di rispettare determinate condizioni: anzitutto, i trenta giorni per rendere disponibile una copia della documentazione relativa al pensionamento anticipato, ma anche il rispetto del requisito in base al quale la diminuzione dell’età anagrafica non possa superare un anno per coloro che svolgono lavoro notturno dai 72 ai 77 giorni all’anno (il beneficio dei tre anni spetta quindi a chi realizza settantotto notti complessive).